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venerdì, Marzo 29, 2024
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Disastro della Concordia, per la morte di 32 persone chiesti solo 24 anni di carcere per Schettino

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Per la Procura generale di Firenze non ci sono dubbi: la sentenza d’appello con cui Francesco Schettino è stato condannato a 16 anni di carcere va annullata. Ecco la richiesta formulata dai magistrati toscani alla Corte di Cassazione davanti alla quale, il prossimo 20 aprile, comparirà l’ex comandante della Costa Concordia, naufragata al largo dell’isola del Giglio il 13 gennaio 2012. Nel processo d’appello, infatti, la Procura generale invocò 27 anni di reclusione per il marittimo metese; alla fine, però, i giudici hanno confermato la sentenza di primo grado.

Secondo la Procura generale di Firenze, nella condanna a Schettino vanno considerate l’aggravante della colpa cosciente, in particolare nella fase dell’emergenza e dell’abbandono della nave, e la morte di 32 persone, bilancio finale della tragedia. In più, i pm toscani hanno proposto hanno proposto alla Cassazione un diverso conteggio dei singoli reati per i quali l’ex comandante della Concordia fu condannato a 16 anni anziché a 27: omicidio colposo plurimo, naufragio colposo, lesioni colpose plurime, abbandono, false comunicazioni.

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Dal canto loro Saverio Senese e Donato Laino, difensori di Schettino, hanno articolato il ricorso in nove motivi generali. Gli avvocati napoletani sostengono che il processo di appello fu celebrato dinanzi a un collegio diverso rispetto a quello stabilito dalle tabelle per l’organizzazione degli uffici giudiziari, quindi in violazione del principio costituzionale del “giudice naturale”. Per Schettino, inoltre, la sentenza va annullata nella parte relativa alla condanna per naufragio laddove si utilizzano dichiarazioni dell’indagato al pm e al gip durante le prime indagini. Infine, sempre secondo gli avvocati Senese e Laino, la motivazione della sentenza d’appello ricalcherebbe pedissequamente quella adottata dai giudici di primo grado, “così trascurando di fornire la propria valutazione critica” e “omettendo di fornire una propria motivazione autonoma rispetto a quella del Tribunale”.

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