DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005
Scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli e nomina
della commissione straordinaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Melito di Napoli (Napoli), i cui
organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni
amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza
della criminalita’ organizzata, rilevate dai competenti organi
investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a
pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione
degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Melito
di Napoli;
Rilevato, altresi’, che la permeabilita’ dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata arreca grave
pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di
credibilita’ degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento
e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di
Melito di Napoli, per il ripristino dei principi democratici e di
liberta’ collettiva;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) e’ sciolto per
la durata di diciotto mesi.
Art. 2.
La gestione del comune di Melito di Napoli (Napoli) e’ affidata
alla commissione straordinaria composta da:
dott. Nicola Vittorio Alfino, prefetto;
dott. Giovanni Lucchese, vice prefetto aggiunto;
dott. Donato De Gioia, direttore area I.
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita,
fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 1, foglio n. 4
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di Melito di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi
sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio
2003, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita’
organizzata che compromettono l’imparzialita’ della gestione e
pregiudicano il buon andamento dell’amministrazione ed il regolare
funzionamento dei servizi.
Il territorio di Melito di Napoli e’ da tempo interessato dalla
presenza di sodalizi criminali che hanno espresso la propria
capacita’ di ingerirsi nelle attivita’ economiche e di creare
condizioni di assoggettamento della societa’ civile, come evidenziato
dalle risultanze di indagini svolte dai competenti organi
investigativi.
Lo stesso comune, attesa la elevata diffusione di fenomenologie
criminali, ha formato oggetto di una complessa attivita’ di
monitoraggio per verificare l’eventuale sussistenza di forme di
condizionamento e compromissione della libera determinazione degli
organi elettivi di quel comune, pure segnalate in numerosi esposti
rappresentativi di gravi episodi di interferenze nella gestione
dell’ente e di turbative del regolare svolgimento delle consultazioni
elettorali tenutesi nel maggio del 2003.
La concreta ed effettiva ingerenza della criminalita’ organizzata
nell’amministrazione comunale di Melito di Napoli emerge con chiara
evidenza dal provvedimento giudiziario, emesso dal GIP del Tribunale
di Napoli in data 11 novembre 2005, che ha disposto la custodia
cautelare in carcere di un soggetto, che aveva rivestito nel passato
la carica di vertice dell’ente, con l’imputazione per il reato di cui
all’art. 416-bis c.p. per aver costituito un’associazione finalizzata
ad impedire od ostacolare il libero esercizio del voto dei cittadini,
in occasione delle elezioni del maggio-giugno 2003, in modo da
procurare indebitamente voti alla lista del candidato sindaco,
risultato in effetti eletto alla carica di vertice, che nello stesso
procedimento e’ coinvolto in qualita’ di indagato per i reati di cui
agli articoli 110 e 416-bis del codice penale.
E’, in particolare, attestato il ruolo centrale assunto dal
predetto personaggio, legato ad un pericoloso sodalizio criminale
dedito al traffico di sostanze stupefacenti e ad attivita’ estorsive,
che e’ inoltre indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 81 del
codice penale nonche’ 87 decreto del Presidente della Repubblica
570/1960, avendo, durante le elezioni, usato violenza, avvalendosi
dell’assoggettamento omertoso cui il gruppo criminale aveva ridotto
la popolazione di Melito di Napoli per costringere numerosi elettori
a votare in favore del candidato sindaco. I riscontri investigativi
in corso delineano un quadro indiziario del coinvolgimento del
candidato sindaco al progetto criminoso di condizionamento della
campagna elettorale, in ragione del quale avrebbe conseguito il
risultato voluto, creando i presupposti per l’ingerenza di quel
sodalizio nella gestione amministrativa dell’ente.
I numerosi episodi di alterazione delle regole democratiche,
riscontrati nel corso delle indagini, svelano una strategia
complessiva di intimidazione della cittadinanza, allo scopo di
indebolire la capacita’ elettorale delle liste collegate al candidato
avversato.
Dagli accertamenti svolti emergono, da un lato, le pressioni
illecite riconducibili ad ambienti di camorra, finalizzate ad
alterare l’esito della competizione elettorale, dall’altro, il
disegno criminoso volto a conseguire, attraverso il condizionamento
del voto, l’ipoteca per l’ingerenza nella gestione della cosa
pubblica. Con riferimento agli episodi, ora di dissuasione ora di
costrizione al voto, accertati nella sede investigativa, risulta
palese il collegamento tra l’intervento operato sugli elettori e la
pressione psicologica esercitata presso i seggi da soggetti
notoriamente criminali, che ha garantito il risultato illecito
persegnito.
Nell’intreccio, ruolo cardine ricopre il predetto personaggio
colpito dall’ordinanza cautelare in carcere, in quanto e’
strettamente legato, per rapporti di affinita’ e per rapporti di
affari, alla locale consorteria criminale e che si e’ adoperato per
rendere la gestione del comune permeabile agli interessi ed alle
scelte della compagine malavitosa.
Gli elementi emersi nell’ambito del procedimento evidenziano un
rapporto di condivisione tra il predetto personaggio ed altri
affiliati al medesimo clan, due dei quali destinatari della stessa
ordinanza di custodia cautelare in carcere, che hanno contribuito,
utilizzando metodi intimidatori nei confronti di una larga fascia
dell’elettorato comunale, a creare un clima di alterazione della
libera espressione del voto.
Nell’esecuzione del progetto criminale rileva la finalita’ di
conseguire il controllo della gestione di strategici settori
dell’amministrazione comunale da parte del predetto personaggio,
della quale egli, avendo in passato ricoperto la carica di sindaco,
aveva piena cognizione di funzioni ed attivita’ istituzionali.
L’ingerenza della criminalita’ nella gestione amministrativa
dell’ente si e’ rivelata concreta ed effettiva, come attestato dai
fatti verificatisi in occasione di uno stato di agitazione promosso
dai dipendenti di una societa’ mista partecipata dal comune di Melito
di Napoli; in tale circostanza il predetto ex amministratore,
unitamente ad altro soggetto coinvolto nello stesso procedimento,
convocavano, senza alcuna legittimazione formale, quelle maestranze
in uno stabile di proprieta’ comunale e, presenti tutti i dipendenti,
intimidendoli, li dissuadevano dall’inscenare qualsiasi forma di
protesta. L’episodio, di per se’ significativo del controllo
sull’attivita’ gestionale, assume anche una valenza sintomatica della
condizione di incapacita’ degli organi comunali preposti alla cura
degli interessi pubblici ad intervenire in situazioni di conflitto
sociale, preferendo gli stessi sostanzialmente declinare ogni
responsabilita’ decisionale connessa alla titolarita’ della carica.
La presenza invasiva del succitato pregiudicato e la derivante
capacita’ del medesimo di condizionare la struttura burocratica
dell’ente si rinvengono anche nell’episodio relativo alla
duplicazione delle liste elettorali. Risulta, infatti, che il
predetto, avendo avuto la disponibilita’ di consultare i registri
delle sezioni elettorali, aveva chiesto e ritirato i moduli per
ottenere il duplicato delle tessere elettorali di coloro che non
avevano ancora votato, in luogo dei diretti interessati. Da
accertamenti successivi e’ emerso che tutti gli elettori e le
elettrici titolari delle schede duplicate erano stati identificati ai
seggi senza riportare sul registro il numero del documento.
Concorre a definire l’allarmante quadro di condizionamento
dell’attivita’ amministrativa dell’ente ed a dimostrare la
penetrazione nei gangli amministrativi della criminalita’ organizzata
un ulteriore episodio riguardante un assessore che ha conseguito tale
carica come contropartita dell’appoggio elettorale prestato, su
pressioni dell’associazione criminale, in favore del candidato
sindaco, poi risultato eletto.
Cosi’ come pure risulta acclarato che l’amministrazione comunale
sia eterodiretta dal piu’ volte citato pregiudicato, che mira ad
accreditarsi, presso l’opinione pubblica, l’assunzione della
rappresentanza esterna dell’ente medesimo.
Secondo la ricostruzione delle vicende, operata dagli organi
investigativi, e’ possibile asserire che la penetrante attivita’
criminosa ha sensibilmente alterato il ruolo, che la legge assegna al
comune, di ente esponenziale della comunita’ di cittadini, portatore
della rappresentanza generale dei loro interessi, contrapponendovi un
potere di controllo esterno alla dialettica democratica, peraltro
dispiegato in maniera imprudente senza eccessive mimetizzazioni.
Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che
si e’ determinato in quell’ente uno stato di alterazione del libero
convincimento, per effetto delle interferenze e del condizionamento
operato dalla consorteria malavitosa, che hanno pregiudicato le
fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di
salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime
aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di
diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle
istituzioni da parte dei cittadini.
L’alterazione delle regole che presiedono alla scelta degli
organi elettivi rappresenta grave violazione di uno dei fondamentali
valori giuridici dell’ordinamento democratico e, pertanto, richiede
un segnale di ferma resistenza da parte dello Stato nei confronti
della criminalita’ organizzata.
La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a
rimuovere i legami tra l’ente locale e la criminalita’ organizzata
che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale
dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Pertanto, il prefetto di Napoli, con rapporto del 5 dicembre
2005, che si intende integralmente richiamato, ha proposto
l’applicazione della misura di rigore prevista dall’art. 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La precarieta’ della situazione di quel comune risulta, altresi’,
attestata dalla dissoluzione dell’organo consiliare conseguente alle
dimissioni della maggioranza del corpo consiliare, nonche’ alle
dimissioni rassegnate dal sindaco, per effetto delle quali il
prefetto di Napoli, con decreto del 15 dicembre 2005, adottato ai
sensi dell’art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, ha disposto la nomina di un commissario prefettizio per la
provvisoria gestione dell’ente.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell’ente,
mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della
comunita’ locale.
Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento
dissolutorio previsto dall’art. 143 del citato decreto legislativo,
puo’ intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni
previste dall’art. 141, come nella fattispecie a seguito delle
dimissioni rassegnate dalla meta’ piu’ uno dei consiglieri,
differenziandosene per funzioni ed effetti.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in
relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale,
rende necessario che la durata della gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni
indicate nell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli
(Napoli), si formula rituale proposta per l’adozione della misura di
rigore.
Roma, 20 dicembre 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

