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giovedì, Aprile 25, 2024
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Vietato l’asilo ai bambini non vaccinati: sarà inutile pagare la multa

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Niente nido o scuola dell’infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. Lo ribadisce la circolare esplicativa del decreto vaccini pubblicata dal ministero della Salute. “La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione – si legge – ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale invece per la scuola dell’obbligo. “Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – si legge sempre nella circolare – la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami”. I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati. “Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati”.

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Secondo l’Huffingtonpost solo a un medico di medicina generale o a un pediatra spetta, secondo le disposizioni del Ministero, di decidere un esonero o una differibilità delle vaccinazioni. “Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni”. I minori non vaccinabili per ragioni di salute “sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati”.

L’obbligo vaccinale introdotto dalla legge voluta dal ministro Lorenzin, pena la non iscrizione alle scuole dell’infanzia, vale anche per i minori migranti non accompagnati. “Si precisa – si legge nella circolare – che l’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, tra zero e sedici anni, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili; per essi è, infatti, prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno”.

Per quest’anno i genitori potranno fare un’autocertificazione sullo status vaccinale per l’iscrizione a scuola dei figli, mentre il termine per la presentazione della documentazione vera e propria è il 10 marzo. I Comuni chiedono chiarezza sui controlli. “È necessario definire una procedura standard. Non può scaricarsi sulle spalle del personale delle istituzioni scolastiche comunali o su quelle dei genitori, già gravate da molti pesi, il compito di raccogliere autocertificazioni e certificazioni che peraltro chi riceve non è in grado di valutare. La strada per l’applicazione della legge sui vaccini obbligatori può essere molto più semplice, si tratta solo di tracciarla: le scuole forniscono gli elenchi degli iscritti alle Asl e le Asl verificano che quei bambini siano stati sottoposti alle vaccinazioni” dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Sarebbe sufficiente – spiega Decaro – consentire di anticipare il regime definitivo, che è basato sullo scambio di dati tra le amministrazioni. Iter che dovrebbe essere prassi in tempi di digitalizzazione della pubblica amministrazione”.

In base alla legge, infatti, in questa fase transitoria la produzione di autocertificazioni, entro il 10 settembre, e delle certificazioni, entro il 10 marzo, è a carico delle famiglie. E al personale comunale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia toccherebbe una valutazione per la quale non è qualificato. Soltanto dall’anno scolastico 2020-21 è previsto siano direttamente le Asl a fornire alle scuole queste certificazioni. “Abbiamo chiesto in più sedi, presentando emendamenti e poi sollecitando la circolare al ministero della Salute, di consentire una modalità più agevole per il controllo della regolarità vaccinale dei bambini e delle bambine che devono entrare a scuola” sottolinea Decaro, “abbiamo fatto presente anche che la sanzione, in caso di mancata produzione del certificato, non dovrebbe essere l’allontanamento dei bambini, il 10 marzo, ad anno quasi terminato. Quindi con senso di responsabilità ci siamo messi al lavoro per redigere un protocollo da condividere con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni”. Ecco le vaccinazioni obbligatorie: Anti-difterica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni;
Anti-poliomielite: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni;
Anti-tetanica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni;
Anti-epatite virale B: 3 dosi nel primo anno di vita;
Anti-pertosse: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni;
Anti-Haemophilus influenzae tipo b: 3 dosi nel primo anno di vita;
Anti-meningococcica B: 3 o 4 dosi nel primo anno di vita, a seconda del mese di somministrazione della prima dose;
Anti-rotavirus: 2 o 3 dosi nel primo anno di vita, a seconda del tipo di vaccino;
Anti-pneumococcica: 3 dosi nel primo anno di vita;
Anti-meningococcica C: 1° dose nel secondo anno di vita;
Anti-varicella: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni;
Anti-morbillo: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni;
Anti-parotite: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni;
Anti-rosolia: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni;

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