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giovedì, Marzo 28, 2024
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Giugliano. Polizia Municipale e Servizi sociali, annullato l’accorpamento dei settori: accolto il ricorso della Comandante Petrillo

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E’ stata resa nota la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), sul ricorso presentato dalla Comandante Maria Rosaria Petrillo, defenestrata per cause ignote e spostata improvvisamente ad altro settore (demoagrafico ed elettorale). Al suo posto il sindaco Poziello scelse Salvatore Petirro come Dirigente del neo istituito “Settore Polizia Municipale e Servizi Sociali ed Educativi” ed il Tenente Colonnello Carmine Petraio, già responsabile della pozione organizzativa relativa al Servizio Polizia Stradale, come Vice Comandante della Polizia Municipale.

Ebbene il Tar ha in parte accolto il ricorso per la parte riguardante le deliberazioni della Giunta Comunale aventi ad oggetto la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente e in parte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto all’impugnativa dei decreti sindacali di conferimento di incarico indicando quale giudice competente il giudice ordinario. In sintesi l’accorpamento dei settori Polizia municipale e Servizi sociali, secondo i giudici del Tar, è da annullare. Viene quindi meno il presupposto per le nomine di Petirro e Petraio (quest’ultimo ora in pensione), ma in quest’ultimo caso a decidere dovrà essere il giudice ordinario a cui la Petrillo può rivolgersi entro 3 mesi, con la possibilità di chiedere anche un risarcimento del danno per la dequalificazione subita.

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Ebbene il Tar scrive: “La ricorrente, vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Amministrazione resistente con bando del 16/04/2013 – è stata assunta dal Comune di Giugliano, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, quale Dirigente “da assegnare al Settore Polizia Municipale e servizi al Cittadino con funzioni di comandante della P.M.” e legittimamente aspira a svolgere l’incarico per il quale è stata selezionata all’esito di una procedura di evidenza pubblica e cui è correlato, in relazione alle funzioni, un determinato trattamento economico. Ciò posto, il ricorso è fondato quanto all’impugnativa avverso gli atti di macro-organizzazione.

Attraverso delibere di giunta, l’Amministrazione aveva strutturato il Corpo/Servizio di Polizia Locale in quattro posizioni organizzative (Affari Generali del Comando, Polizia Giudiziaria, Polizia stradale, Protezione civile), sottoposte al potere direttivo del responsabile della neo-istituita macro area individuato in un dirigente amministrativo non necessariamente provvisto della qualifica di Comandante della Polizia Municipale (dott. Re Salvatore Petirro), e comunque, pur se nominato tale, non espressamente appartenente al Corpo ovvero alla medesima categoria di dipendenti, beneficiari di un peculiare status. Tale modus operandi  – censurano i giudici del Tar – si pone in aperto contrasto con la normativa nazionale e regionale di settore  e, in particolare con la legge -quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale.

Con l’istituzione del Corpo/Servizio di Polizia municipale si dà, pertanto, vita ad una entità organizzativa unitaria completamente autonoma da altre strutture organizzative del Comune (un Corpo, appunto, a somiglianza delcorpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale.

 

Al vertice di questa aggregazione unitaria è posto un Comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. Le richiamate disposizioni regolamentari confermano l’impossibilità di determinare l’inserimento del Corpo/Servizio di Polizia Locale quale struttura intermedia in una più ampia articolazione burocratica, vale a dire, nella specie, in un Settore amministrativo, rispetto al quale non presenta caratteristiche di omogeneità, inficiando nella specie l’autonomia delle funzioni dello stesso servizio di Polizia municipale. Irrilevante è la circostanza che tale modulo organizzativo sia stato già utilizzato in passato. E’ irrilevante, a tali fini, che la Polizia Municipale del Comune di Giugliano abbia sempre operato quale Servizio, collocato in Settori (autonomi o accorpati), non essendo mai stato costituito formalmente il Corpo che l’art.7 della legge n.65/1986 prevede come mera facoltà, dovendo essere comunque assicurata la predetta autonomia funzionale e la diretta dipendenza del Comandante, appartenente, quale organo di vertice, alla stessa P.M., dal Sindaco, senza alcuna altra intermediazione”.

Conclusivamente, gli atti deliberativi impugnati, dunque, nella parte in cui hanno operato l’accorpamento del Settore Polizia Municipale in altra entità organizzativa di dimensioni più ampie sottoposta, di norma, alla direzione di un dirigente amministrativo, senza altra specificazione, si pongono in aperto contrasto, oltre che con la legge quadro nazionale e regionale, con lo specifico regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

 

Il Tar sottolinea anche i danni subiti dalla Comandante Petrillo. “Appare evidente la dequalificazione professionale subita dalla ricorrente, assunta in qualità di Comandante della Polizia municipale, una volta approfonda l’indagine sulle mansioni effettivamente svolte e avuto riguardo alla sottrazione delle specifiche competenze nell’ambito della nuova organizzazione. L’illegittimità dei moduli organizzativi adottati dal Comune ha, pertanto, rilevanza in quanto si traduce in assegnazioni di mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita e non equivalenti”.

“Il ricorso è, quindi, in parte, meritevole di accoglimento, atteso che, assorbite le ulteriori censure dedotte, gli atti di macro-organizzazione impugnati, nella parte in cui l’Amministrazione resistente ha operato l’accorpamento del Settore Polizia Municipale in altra entità organizzativa di dimensioni più ampie, macroarea, sottoposta alla direzione di un Dirigente Amministrativo, non appartenente al Corpo, si pongono in contrasto sia con le disposizioni legislative di cui alla legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale.

L’accoglimento del ricorso ha portato, dunque, all’annullamento del provvedimenti di macro-organizzazione ma, in parte, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto ai decreti di conferimento degli incarichi.

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