Home Cronaca Accusato di lesioni e omissione di soccorso, assolto noto pregiudicato di Cardito

Accusato di lesioni e omissione di soccorso, assolto noto pregiudicato di Cardito

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La vicenda, che vede protagonista un noto pregiudicato di Cardito, inizia nel Luglio del 2021 quando una donna di Crispano, Flavia C., si presentava alla locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia.

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La donna, accompagnata in quel momento dal marito ed uno stuolo di figli e nipoti, sosteneva che pochissimo tempo prima, mentre era in auto con i quattro bambini, un furgone le aveva tagliato la strada ad un incrocio collidendo con la sua autovettura. Dopo l’urto il conducente si era dato alla fuga non prestando il necessario soccorso. Presso la caserma era poi intervenuto personale del 118 che l’aveva portata presso il P.S. dell’Ospedale San Giovanni di Dio in Frattamaggiore per le cure del caso e dove le venivano refertati “postumi di contusioni” con giorni due di prognosi.

I carabinieri avviavano immediatamente le indagini, che partivano da una foto del mezzo coinvolto, di proprietà di una ditta di cui Adinolfi Alfredo era dipendente, scattata dalla donna al momento del fatto.

Escusso dai Carabinieri, l’uomo confermava di essere il conducente del mezzo al momento del sinistro. Tale quadro probatorio induceva il Pubblico Ministero della Procura di Napoli Nord – Dott.a Dongiacomo- a rinviare a giudizio innanzi il Giudice Monocratico Dott.a Terranova l’Adinolfi per il reato di lesioni, fuga ed omissione di soccorso. In tale sede la difesa chiedeva di definire con il rito abbreviato la posizione dell’imputato, la cui condanna appariva scontata alla luce del materiale raccolto dalla Polizia Giudiziaria, tanto che il P.M. di udienza ne chiedeva la condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione.

Vincente si è rivelata la scelta della difesa, rappresentata dall’Avv. Giuseppe Tuccillo del Foro di Napoli, storico difensore dell’imputato noto pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Ed infatti, l’analitica critica di tutti gli elementi addotti dall’accusa a sostegno della richiesta di condanna è evidentemente valsa a frantumarne la portata accusatoria.

Il difensore, infatti, adduceva, quali elementi in grado di determinare l’assoluta inattendibilità delle accuse mosse al suo assistito, la irragionevolezza e la contraddittorietà di numerosi passaggi dichiarativi della Castaldo, che invece, paradossalmente, finivano per costituire riscontro alla versione fornita ai Carabinieri dall’Adinolfi qualche giorno dopo il fatto.

L’avv. Tuccillo, infatti, decideva di non eccepire alcuna nullità in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’Adinolfi ai carabinieri, in un momento in cui quest’ultimo avrebbe avuto diritto ad essere interrogato alla presenza del difensore. La scelta, all’apparenza azzardata, si è rivelata assolutamente proficua poichè ha consentito di pervenire ad una sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste per tutti i capi di imputazione.

Per il difensore appariva veramente irragionevole sostenere di essere rimasti coinvolti in un grave incidente stradale, senza che nè la danneggiata nè i carabinieri avessero provveduto ad una descrizione dei danni riportati dai veicoli convolti, soprattutto al fine di valutarne la compatibilità con le lamentate lesioni e con il comportamento omissivo addebitato all’imputato. La donna, sempre nell’immediatezza del fatto, aveva scattato una foto del mezzo dell’Adinolfi mentre era fermo, circostanza incompatibile con la sua fuga, ma, soprattutto, sebbene in auto con quattro bambini, invece di contattare i soccorsi, come chiunque avrebbe fatto in caso di pericolo e bisogno, contattava il marito, e solo dopo il suo arrivo si recavano dai Carabinieri.

In caserma, appresi sommariamente i fatti, gli agenti chiedevano all’intero nucleo familiare (anche al marito non coinvolto) se era necessario far intervenire personale sanitario, ricevendo da tutti una decisa risposta negativa. Solo successivamente, in sede di formale raccolta delle dichiarazioni, la Castaldo perdeva i sensi e sveniva, evento che rendeva necessario l’intervento del 118. Anche questo punto del racconto veniva severamente criticato dal difensore, poichè a fronte dei due giorni di prognosi con il consiglio di seguire una “ghiaccioterapia al bisogno”, venivano poi prescritti una serie di particolari accertamenti – Tac del capo, radiografia colonna cervicale, radiografia sterno e clavicola, radiografia spalla ed arti superiori, radiografia colonna lombosacrale- prescrizione rispetto alla quale non risulta che ne sia stato effettuato almeno uno. E’ evidente che tutte queste incongruenze hanno finito per convincere il giudice dell’inidoneità delle accuse mosse a costituire la base per una sentenza di condanna, avendo invece sentenziato che il fatto non sussiste.

 

 

 

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