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Assegno temporaneo, previsti fino a 217 euro mensili per le famiglie

Foto di repertorio
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Il decreto-legge 8 giugno 2021 ha introdotto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’Assegno temporaneo per i figli minori. L’obiettivo è sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

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Requisiti previsti per l’assegno temporaneo

L’Assegno temporaneo erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, di diversi requisiti.

  1. Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
  2. Soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
  3. Residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età.
  4. Residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
  5. Possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato.

Misura dell’Assegno temporaneo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella. Una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi.  Una soglia massima di ISEE pari a 50mila euro, oltre la quale la misura non spetta. Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Presentazione delle domande

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali. Portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020. Oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164. Da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.  Gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

NOVITA’ DAL PRIMO LUGLIO

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata. Così  i cittadini potranno presentare la domanda per l’assegno temporaneo. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

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