I magistrati affermano ora che sul punto il Tribunale “incorre in errore nella valutazione delle prove acquisite, nella ricostruzione del fatto contestato e nella valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo”. 

“Il Tribunale asserisce che si sarebbe trattato di un toccamento fugace, quasi uno sfioramento, avvenuto peraltro in presenza di altre persone” – si legge nella sentenza di impugnazione – “La parte lesa invece parla di un’azione che dura tra i cinque ed i dieci secondi, che non appaiono un tempo così istantaneo tanto che l’amica, senz’altro sbagliando nella percezione ma sicuramente fuorviata dal fatto che non si è trattato di un gesto di durata trascurabile, lo colloca invero nell’arco temporale di trenta secondi”. La molestia risale all’aprile 2022: la ragazza allora 17enne stava salendo le scale dell’Istituto quando, da dietro, il bidello le avrebbe infilato le mani nei pantaloni, alla presenza di altre persone. Nel corso del processo l’imputato aveva ammesso di avere toccato la studentessa, affermando però di averlo fatto “per scherzo”.