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Inquilini a rischio sfratto, come chiedere il contributo dal Comune di Napoli

Inquilini a rischio sfratto, come chiedere il contributo dal Comune di Napoli
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CRITERI E I REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1.1 Può accedere al contributo il soggetto che:
a) abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche
tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (sono esclusi gli
immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9);

d) sia residente da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;

e) abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di
cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico
D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii.;

f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare).

1.2 Il Comune verifica che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovuta a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

c) Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

e) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;

f) necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

g) cessazioni di attività libero- professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

1.3 Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc.

ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO

2.1 Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza.

2.2 L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c) e d) del presente comma, non può superare l’importo di euro 12.000,00.

I contributi sono destinati:
a) fino ad un massimo di euro 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune,
qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale
rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

Il contributo potrà essere erogato al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l’estinzione del giudizio eventualmente in corso;

b) fino ad un massimo di euro 6.000,00 a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare
un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole. Il contributo sarà erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione
dell’alloggio;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di
locazione;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a nuovo contratto da sottoscrivere
a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di
euro 12.000,00.

2.3 Per le finalità sopra elencate è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario
dell’immobile, da effettuarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

2.4 I contributi di cui alle lettere c) e d), di cui al precedente comma 2.2, possono essere corrisposti in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell’immobile.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI

3.1 Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena
l’esclusione:
a) copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità,

b) copia permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs.286/98 del richiedente se cittadino non appartenenti
all’UE;

c) attestazione ISE ed ISEE ordinario o corrente in corso di validità;

d) contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;

e) copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione a canone concordato;

f) dichiarazione del proprietario dell’immobile ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000 ;

g) copia del documento di riconoscimento del proprietario dell’immobile in corso di validità;

h) documentazione comprovante la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale, a titolo
esemplificativo:
– attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione
dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti
a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o
imprese registrate;
– eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo
familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
– eventuale copia di sentenza di separazione legale;
i) ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di
cui al punto 1.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Le domande di contributo devono essere presentate unicamente dal titolare del contratto di
locazione, pena la non ammissibilità.

4.2 I richiedenti potranno accedere alla piattaforma web mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

4.3 Le istanze, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate
esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal
Comune di Napoli, all’indirizzo internet https://bandisociali.comune.napoli.it a far data dal
giorno 01.02.2024 ore 12,00 fino al 31.12.2024.

4.4 Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di
presentazione e saranno liquidate le domande complete della documentazione richiesta per coloro
che siano in possesso dei requisiti fino ad esaurimento dei fondi regionali.

4.5 Ai fini dell’erogazione del contributo sarà richiesta la documentazione relativa agli accordi con il
proprietario secondo la destinazione dei diversi contributi.
4.6 Le domande prive della documentazione richiesta saranno escluse.

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