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Mafiosi e mogli dei detenuti intascavano il Reddito di Cittadinanza, scoperti i nomi dei clan

Foto di archivio
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I mafiosi e le mogli dei detenuti intascavano il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto.  Denunciate 76 persone dai carabinieri del comando provinciale di Catania e dal Nucleo ispettorato del lavoro per indebita percezione. Venticinque sono persone già condannate per mafia. Le altre 51, comprese 46 donne, ottenevano il beneficio omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c’era anche un congiunto condannato definitivamente per associazione mafiosa.

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La Procura distrettuale ha emesso nei confronti dei denunciati un decreto di sequestro preventivo delle rispettive carte di reddito di cittadinanza. Le 76 persone denunciate dai carabinieri percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza da aprile del 2019.

REDDITO DI CITTADINANZA AI MAFIOSI

Tra i beneficiari sono stati identificati ‘uomini d’onore’ e affiliati di diverse cosche mafiose attive nel capoluogo etneo e in provincia. Una cinquantina circa risultvano essere quelli della ‘famiglia’ Santapaola-Ercolano di Cosa Nostra. Ci sono anche esponenti dei clan Mazzei, Cappello, Laudani, Cursoti Milanesi, Pillera, Scalisi e Santangelo – Taccuni.

Dalle indagini emerge che l’importo complessivo finora riscosso indebitamente è di oltre 600mila euro. La Procura ha interessato l’Inps per l’immediata revoca del Reddito di cittadinanza, con efficacia retroattiva, per tutti i 76 denunciati. Disposto, inoltre, l’avvio delle necessarie procedure di restituzione dei soldi del beneficio percepito.

ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

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