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Percepisce il Reddito di Cittadinanza senza un requisito, assolto dal Tribunale di Napoli

Falsa comunicazione per la richiesta del RdC, il Tribunale di Napoli assolve il percettore
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In Italia sono migliaia i casi di percettori del Reddito di Cittadinanza che hanno presentato domanda all’Inps senza averne i requisiti stabiliti dalla normativa, come è stato  dimostrato dalle tante inchieste della magistratura. Lo scorso novembre il Tribunale di Napoli ha emanato una sentenza destinata a rappresentare un importante precedente giuridico, infatti, si è espressa sul caso di un cittadino straniero che ha ottenuto il beneficio mensile attraverso l’intermediazione di un patronato.

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Dopo la scoperta dell’illecito da parte delle forze dell’ordine, la Procura partenopea ha chiesto il rinvio a giudizio per l’omessa dichiarazione dello stato di straniero. Infatti l’articolo 7 del decreto Reddito indica la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, tra i requisiti dei richiedenti.

LA DECISIONE SUL PERCETTORE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Lo scorso novembre il giudice per l’udienza preliminare si è pronunciato dopo aver ascoltato le accuse del pm e le ragioni della difesa. Secondo il gup è evidente che l’attestazione era omissiva, ma non falsa, e ciò esclude la sussistenza del dolo intenzionale. L’imputato ha subito, comunque, la sospensione dell’assegno mensile e il sequestro delle somme percepite.

Dunque il gup ha deciso per il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato,  infatti, nelle motivazione ha fatto riferimento a: “Dubbi sull’esistenza del doloro e comunque in quanto il fatto non appare meritevole di punibilità, essendo ad avviso dello scrivente sicuramente ascrivibile tale condotta in una ipotesi di particolare tenuità dell’offesa, con il bene protetto solo lievemente esposto a pericolo”. Il richiedente straniero è stato difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio. 

LE PENE

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

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