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venerdì, Giugno 28, 2024
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Rischio incendi a Napoli, dichiarato lo stato grave di pericolosità

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Il Comune di Napoli ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull’intero territorio comunale fino al 15 ottobre 2024.

Per il suddetto periodo, al fine di ridurre il più possibile il rischio di incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale, l’ente ha disposto quanto segue.

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• Osservare gli obblighi e i divieti della Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

• Osservare l’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l’espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto, salvo le più gravi sanzioni previste dal codice penale o da leggi speciali, sarà punita a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell’anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza-ingiunzione;

• Osservare gli obblighi e i divieti della Legge Regionale Campania del 9 agosto 2012 n. 26 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”.

I divieti del Comune di Napoli per ridurre il rischio di incendi

L’ordinanza sindacale numero 474 del 20 giugno 2024 ha stabilito diversi divieti in alcune precise aree. Nello specifico: in zone boscate, arborate e cespugliate, in tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti, orti, parchi e giardini pubblici e privati. Al fine di ridurre il rischio di incendi è stato fatto divieto:

– di accendere fuochi di ogni genere, con particolare riguardo alle aree all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli;

– di far brillare mine o usare esplosivi;

– di usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli;

– di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci

– aprire o ripulire viali parafuoco con l’uso del fuoco;

– di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

– di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, o simili. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal comma 6, art. 10, della legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii ed ogni altra norma vigente in materia;

– di fermare e/o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

– di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, di macchia mediterranea e di ogni tipologia di superficie coperta da vegetazione, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

– di mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni, fabbricati, aree vincolate, zone boscate, linee ferrate e strade;

– di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi inoltre, vietati i fuochi di artificio nei boschi o a meno di 1 chilometro da essi;

– il divieto di gettare dalle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all’interno delle stesse o in aree ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva.

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