Home Cronaca Taglia le orecchie al pitbull, il padrone di Arzano segnalato dagli animalisti

Taglia le orecchie al pitbull, il padrone di Arzano segnalato dagli animalisti

Taglia le orecchie al pitbull, il padrone di Arzano segnalato dagli animalisti
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I volontari animalisti di Arzano hanno fatto diverse segnalazioni contro un quarantenne che vive nel loro stesso paese. Anche Animal Day di Napoli si è mossa per far sì che venga sottratto al maltrattamento evidente un pitbull al quale l’uomo ha fatto tagliare le orecchie.

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Inoltre c’è stato un controllo degli agenti della polizia locale di Arzano con il personale veterinario della Asl Napoli 2 Nord che ha riscontrato che la fondatezza delle segnalazioni. Il comandante Biagio Chiariello e gli agenti si sono trovati davanti a una situazione difficile: il cane è stato tenuto in una piccola gabbia. Già noto alle forze dell’ordine, il proprietario del pitbull è attenzionato per il reato di maltrattamento di animali.

LA LEGGE SUL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

La legge 20 luglio 2004, n. 189 ha introdotto nel sistema penale italiano una disciplina organica finalizzata alla tutela degli animali dalle diverse forme di maltrattamento, con specifica attenzione al fenomeno dell’impiego degli animali in combattimenti clandestini.

In precedenza, il principale strumento di tutela in questo settore era costituito dall’articolo 727 del codice penale – come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, (Nuove norme contro il maltrattamento degli animali) e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) – che inquadrava la fattispecie di reato di maltrattamento di animali. La norma disponeva una contravvenzione a carico di chiunque “incrudelisse verso animali o senza necessità li sottoponesse a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adoperasse in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detenesse in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandonasse animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”. La sanzione consisteva nell’ammenda da 2 a 10 milioni di lire ed era aumentata, fra l’altro, se il fatto causava la morte dell’animale o era comunque commesso con mezzi particolarmente dolorosi, fra i quali il comma 2 richiamava la mattazione o lo spettacolo di animali. L’art. 727 c.p. prevedeva poi una diversa contravvenzione per chiunque organizzasse o partecipasse a spettacoli o manifestazioni che comportassero strazio o sevizie per gli animali. Anche in questo caso l’ammenda andava dai 2 ai 10 milioni di lire. Infine, la norma del codice penale disponeva che qualora i fatti siano commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine, la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

Già il TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n.773) aveva disposto all’articolo 70 (Pubblici spettacoli) che “sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l’ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazio o sevizie di animali.” Il regolamento attuativo (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) specificava all’art. 129 che “tra i trattenimenti vietati a termine dell’art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l’uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili”. Successivamente però il d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha abrogato gli articoli 70 e 129 sopra riportati.

 

 

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