Home Attualità e Società Nell’assegno di divorzio conta anche la convivenza, la decisione della Cassazione

Nell’assegno di divorzio conta anche la convivenza, la decisione della Cassazione

Nell'assegno di divorzio conta anche la convivenza, la decisione della Cassazione
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Il periodo di convivenza prematrimoniale avrà un peso nell’assegno di divorzio. Questo è quanto stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 35385 depositata ieri. Le Sezioni Unite si sono pronunciate stabilendo che per la quantificazione dell’assegno di divorzio si deve tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale della coppia, “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune”.  La ricorrente aveva lamentato che nella definizione dell’assegno non era stato considerato il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale durante il quale era nato anche il figlio della coppia.

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Divorzio e separazione nello stesso giorno, la Cassazione dice sì: come fare

Con la sentenza della Suprema Corte non ci saranno più dubbi interpretativi: le coppie sposate ed entrate in crisi, come prevede la riforma Cartabia, possono presentare al giudice domanda congiunta.

Divorzio e separazione nello stesso giorno

Il divorzio e la separazione in una sola pratica congiunta e con un solo procedimento? Adesso si può.  Lo ha deciso la Cassazione, con una sentenza che ha messo fine ai dubbi interpretativi degli ultimi mesi. Tale procedura, infatti, è già prevista dalla riforma Cartabia per snellire le cause, smaltire gli arretrati ed evitare un doppio conflitto tra coniugi in rotta. Una novità in vigore da febbraio ma applicata in maniera discrezionale, a seconda dei giudici. Ma da oggi cambia tutto.

La sentenza 

In particolare, la Cassazione, con il verdetto 28727 depositato lunedì ha affermato il principio per cui “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio“. Dunque, le ormai ex coppie potranno presentare una domanda congiunta e cumulativa per separazione e divorzio, in modo da avviare lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi, scongiurando doppi conflitti e stravolgimenti successivi.

Soddisfazione degli avvocati 

Ad avviso dell’Organismo congressuale forense questa decisione suscita: “viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc. All’indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito – ricorda l’Ocf – al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia (Treviso, Firenze, Genova, MIlano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova) e con propria nota del giugno 2023 l’Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo. Adesso la Cassazione – conclude la nota dell’Ocf – ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale”.

La procedura

La domanda deve essere depositata con un ricorso e il richiedente deve dimostrare subito al giudice i mezzi di prova in suo possesso e i documenti che illustrano la propria condizione patrimoniale. Deve avvenire immediatamente la presentazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, dell’elenco dei beni di proprietà e delle quote societarie, ma anche degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari. In caso di omissioni, chiattesta il falso rischia la condanna al pagamento delle spese legali e anche ai danni in favore del coniuge.

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