Home Cronaca Tiziano Ferro, il fisco italiano pignora 9 milioni di euro al cantante

Tiziano Ferro, il fisco italiano pignora 9 milioni di euro al cantante

Tiziano Ferro
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Il fisco italiano pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferro, che risiede ormai da anni a Los Angeles. La decisione, confermata nei giorni scorsi dal Tribunale civile di Latina e riportata da ‘Latina Oggi’, si riferisce ad un contenzioso che risale a diversi anni fa. Secondo il quotidiano locale, è stata convalidata l’esecuzione esattoriale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ai danni di Tiziano Ferro per un debito di 9 milioni di euro. La decisione del Tribunale civile di Latina sarebbe arrivata con una sentenza dello scorso 15 luglio. Il tribunale avrebbe dunque rigettato la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, la società riconducibile al cantante. Quest’ultimo avrebbe omesso di versare Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008.

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Quest’ultimo avrebbe omesso di versare Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008. Ferro, in una battaglia legale che dura da anni con l’Agenzia delle Entrate, si era da ultimo opposto al pignoramento con gli avvocati Gabriele Escalar, Andrea Curzio e Giulia Catone.

Ma per il tribunale, si legge nel dispositivo, “non si ravvisano i presupposti per la sospensione del pignoramento e della procedura esecutiva in corso” visto il rigetto nel corso della lunga battaglia legale di tutte le doglianze del debitore e la debenza dei crediti erariali richiesti dall’Agenzia delle Entrate per conto dell’Amministrazione finanziaria.

Per tale ragione il tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione proposta dal debitore e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’avvocato Samantha Luponio.

Si tratta solo della fase cautelare perché Ferro potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni.

Per ora il tribunale, infatti, ha ritenuto che il motivo di opposizione, che verteva sulla nullità della notifica del pignoramento, non appare in grado di “giustificare la sospensione dell’esecuzione presso terzi, in considerazione del principio secondo il quale alla proposizione dell’opposizione consegue la sanatoria del dedotto vizio di notificazione”.

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