venerdì, Luglio 18, 2025
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Giugliano. Ricorso M5S respinto, ecco le motivazioni dei giudici. Si valuta il ricorso al Consiglio di Stato

In parte irricevibile ed in parte
inammissibile. Con questo dispositivo
i giudici della Seconda Sezione
del Tar del Campania hanno
respinto il ricorso presentato dal
Movimento Cinque Stelle sull’annullamento
delle elezioni Amministrative
del 31 maggio scorso.
L’udienza, discussa nella mattinata
di martedì, è durata circa 40
minuti ed ha visto contrapposti da
una parte gli avvocati Stefania
Marchese e Nicola Palma (consigliere
comunale M5S e ed ex
candidato a sindaco), dall’altra il
pool di avvocati (Avv. Riccardo
Marone, Avv. Lentini, Avv. Perullo),
in rappresentanza del sindaco
e dell’Amministrazione.
Dopo un giorno di trepidante attesa,
che ha tenuto col fiato sospeso
la politica giuglianese,
mercoledì mattina alle 10: 30 è arrivato
il responso del Collegio
(presieduto da Claudio Rovis e
composto dal consigliere estensore
Francesco Guarracino e
Brunella Bruno come primo Referendiario)
che ha dato ragione
all’Amministrazione. Ecco le motivazioni
che hanno portato alla
sentenza.

Il giudizio verteva due sue questioni
essenziali. Il primo punto riguardava
l’applicabilità del
termine di 3 giorni previsto dall’articolo
129 del Codice Processo
Amministrativo, il secondo invece
sulla decorrenza del termine di 30
giorni (art. 130 C.P.A) per la proposizione
del ricorso avverso l’elezione
del Sindaco e del Consiglio
comunale. Riguardo al primo
punto è stato stabilito che la possibilità
di ricorrere entro 3 giorni
“vale si riferisce solo al ricorso proposto
dal candidato alle elezioni che
lamenti l’illegittima esclusione della
propria lista, ma non contro l’illegittima
ammissione delle liste dei
ricorrenti”.
Riguardo al secondo punto il ricorso
è stato dichiarato irricevibile
perché proposto oltre il termine dei 30 giorni previsto
dalla legge. Termine che il Tar
Campania, basandosi su una sentenza
del Consiglio di Stato del
2006 (ripresa dal Tar di Cagliari
nel 2011 e Tar Friuli Venezia Giulia
nel 201) fa partire dal momento
della proclamazione del
sindaco Poziello e non, come richiesto
dai grillini, dal giorno
della proclamazione degli eletti.

La motivazione – secondo i giudici
– va trovata nel fatto che il
M5S nel ricorso ha chiesto l’annullamento
del verbale di proclamazioni
degli eletti del 20 luglio,
mettendo in discussione le intere
elezioni Amministrative, quindi
anche la posizione del sindaco Poziello.
Avendo il M5s presentato ricorso
il 18 agosto, dunque ben
oltre i 30 giorni utili che scattavano
dalla proclamazione del sindaco
avvenuta il 18 giugno, il
ricorso è stato dichiarato irricevibile.
Per effetto caducante “la tardiva
contestazione della
proclamazione del sindaco rende
inammissibile anche l’impugnazione
della proclamazione degli
eletti al consiglio comunale se rivolta
a travolgere l’intero procedimento
elettorale conclusosi con le
operazioni di ballottaggio”. “Resta
perciò preclusa – recita la sentenza
– la possibilità di ottenere l’annullamento
e la ripetizione della competizione
elettorale”.

Non sono
stati discussi gli altri motivi di impugnazione
sollevati dall’accusa
che vertevano sull’illegittima ammissione
alla competizione elettorale
della lista di Forza Italia a
sostegno di Luigi Guarino poiché
autenticate dal funzionario del
Comune di Pozzuoli Gaudino ritenuto
incompetente dal punto di
vista territoriale; gli errori nella
verbalizzazione delle operazioni
di voto presso 15 sezioni elettorali;
esclusione delle liste Socialisti per
Giugliano, Ncd e Fratelli d’Italia
per gli errori commessi nella raccolta
delle sottoscrizioni, di cui è
stato presentato un esposto alla
Procura di Napoli Nord; nomine
illegittime di alcuni Presidenti di
seggio e scrutatori ed ipotesi di
schede ‘ballerine’; annullamento
dei voti validi, senza verbalizzazione,
nella sezione numero 13.
La sentenza emessa è comunque
una novità assoluta nel diritto amministrativo
italiano e crea un
precedente innovativo, tant’è che
è stata già pubblicata sulle più importanti
riviste della materia. Dato
che emerge anche nella scelta del
giudice di compensare le spese tra
le parti visto “le eccezionali ragioni
e la complessità e parziale delle questioni
trattate”.

Adesso il M5S
dovrà decidere se presentare,
entro il termine di 20 giorni dalla
notifica della sentenza, il ricorso
al Consiglio di Stato che potrebbe
confermare quanto stabilito dal
Tar o ribaltare la decisione