venerdì, Luglio 18, 2025
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Giugliano. Caso ‘Pacchianella’, il Tar dà ragione al Comune

Respinti i ricorsi di Regione e Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno contro l”ordinanza commissariale del 24 giugno 2014. Non toccherà al comune di Giugliano provvedere alla bonifica di via vicinale Pacchianella. È quanto stabilito dalla V sezione del Tar con sentenza del 1 febbraio 2016. Risolta a favore dell’Ente di piazza Municipio, difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, la “questione di competenza” riguardanti la stradina compresa tra il viale dei Pini Nord e via Ripuaria. Questione che, da tempo immemore, bloccava interventi di bonifica necessari.

Le parti ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza con la quale il Commissario Straordinario del Comune aveva ingiunto al “Governatore pro tempore della Regione Campania e al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno di provvedere alla rimozione completa della vegetazione e dei rifiuti abbandonati, previo dissequestro dell’area interessata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, preceduta da un analitico Piano di smaltimenti con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti con la indicazione dei centri di smaltimento o di recupero dove si intende conferirli e, inoltre, alla messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all’area.

Nella sentenza si chiarisce che comunque “le competenze amministrative relative alla gestione e tutela del demanio idrico sono state legislativamente trasferite alle Regioni (d.lgs. n. 112/1998 e d.lgs. n. 96/1999), che, poi, nell’ambito dell’azione e programmazione regionale, ha disciplinato, con leggi regionali e per quanto d’interesse, i Consorzi di bonifica (ll.r.r. n. 8/1994 e n. 4/2003). Quest’ultimi enti sono, in particolare, i soggetti pubblici concessionari attraverso i quali, la stessa Regione concedente, in capo alla quale permangono poteri di programmazione, controllo e vigilanza, promuove ed attua la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell’ambiente rurale” (art. 2, comma 1, l.r. n. 4/2003).

Per tale motivo, i ricorsi riuniti, sono stati respinti, riconoscendo l’obbligo al ripristino, in quanto corresponsabili dello stato di degrado, sia del Consorzio di Bonifica, che ha la concreta gestione dell’area, che dell’Amministrazione regionale, per i compiti di vigilanza sull’esatta attuazione della programmazione concertata, rispetto alla quale, peraltro, compartecipa anche finanziariamente.

Una vittoria quella del comune, merito anche delle numerose battaglie ambientaliste delle associazioni locali, su tutte l’eco della fascia costiera.