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venerdì, Luglio 4, 2025
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MARANO: TROPPE RISSE E SCHIAMAZZI, PERROTTA VIETA LA VENDITA DI ALCOL

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Troppe risse e schiamazzi notturni, scatta il divieto per la vendita di alcolici. Con una ordinanza molto articolata, firmata stamattina, il sindaco Salvatore Perrotta punta a porre un freno al fenomeno dello “sballo da sbornia” che accompagna sempre più spesso la “movida” notturna e che nelle ultime settimane ha raggiunto livelli che destano preoccupazione. Stop alla vendita di alcolici, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi tipo di contenitore, se non vengono consumati nel locale stesso. E gli esercenti rischiano grosso se non applicheranno la restrizione: da 25 a 500 euro di multa e, dopo la terza violazione, chiusura del locale per un periodo che può variare dai tre ai quindici giorni. Per i trasgressori, peraltro, non ci saranno alibi, né per i cittadini né per gli operatori commerciali: l’ordinanza infatti prevede un periodo di sette giorni dalla pubblicazione per darne la massima diffusione. L’iniziativa ha carattere sperimentale fino al 30 settembre, ma affinché produca effetti immediati ed efficaci il primo cittadino ha trasmesso gli atti non solo alla Polizia municipale, ma anche a carabinieri, Prefettura, Questura e Tribunale.
«È una misura che ho ritenuto necessaria perché negli ultimi tempi si stanno registrando con preoccupante frequenza episodi di teppismo urbano, risse per futili motivi, abbandono di bottiglie di vetro dappertutto – spiega il sindaco Salvatore Perrotta – ed oltre a creare seri problemi di ordine pubblico, ciò crea seri rischi anche per tante persone perbene che rischiano di trovarsi loro malgrado coinvolte in tafferugli. Certo, mi rendo conto anche che non si tratta di un fenomeno circoscritto alla città di Marano – continua Perrotta – ed è un trend purtroppo dilagante in tutto l’hinterland. Tuttavia, queste misure hanno il chiaro obiettivo di invertire la tendenza e di dare un forte segnale: questa città ha bisogno di elevare il livello di vivibilità e di avere un Comune Amico che si preoccupi del benessere collettivo».





Ecco il testo integrale dell’ordinanza



Rilevato che nella nostra città avvengono, in particolare nella tarda serata, schiamazzi che turbano la quiete pubblica, risse ed episodi di violenza per futili motivi, accompagnati dall’abbandono, dopo l’uso, in luogo pubblico di contenitori di bevande alcoliche;

considerato che la predetta situazione ha assunto proporzioni rilevanti e che è collegata ala vendita per asporto di bevande alcoliche anche a soggetti minorenni, che le consumano all’esterno degli esercizi e successivamente abbandonano i relativi contenitori senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene dei suoli e dell’abitato e costituendo fonte di pericolo e nocumento per cittadini che abitano nei pressi e/o vi transitano;
ritenute comprovate e prioritarie le esigenze di tutela della pubblica incolumità, della quiete pubblica e dell’ordine pubblico e di provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti vietando agli esercizi commerciali e laboratori artigianali su aree pubbliche e private di vendere per asporto bevande nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

ritenuto opportuno prevedere una durata temporale limitata al 30 settembre 2006 del suddetto divieto, al fine di valutarne gli effetti, che entrerà in vigore il settimo giorno dalla data di pubblicazione per consentirne la massima diffusione ai cittadini ed agli operatori commerciali;
visto l’art. 54, comma 2 del D.Lgs 267/2000, che assegna al Sindaco la competenza nell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

richiamato il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione consiliare del 9.10.97 n. 26, ed in particolare l’art. 4 comma e che assegna al corpo di “svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica”;

visto l’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;


ORDINA

1. nel periodo dal 3 agosto al 30 settembre 2006 nel territorio del Comune di Marano è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte degli esercizi commerciali e laboratori artigianali su aree pubbliche e private nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

2. il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;

3. che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 della presente ordinanza siano punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

4. che sia sospesa l’attività commerciale da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente siano contestate tre violazioni alle disposizioni contenute nel punto 1 della presente ordinanza;

5. che la presente ordinanza sia eseguita dal corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare;

6. che il presente atto sia trasmesso al Comandante la Polizia Municipale di Marano e, per opportuna conoscenza, al signor Magistrato Dirigente la sezione distaccata del Tribunale di Marano, al Comandante la Tenenza dei Carabinieri di Marano, al signor Prefetto, al signor Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell’Ordine;

7. la presente Ordinanza entra in vigore il settimo giorno dalla pubblicazione.

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