Il ministero dell’Interno ha inviato una circolare alle prefetture, nella quale si specificano le sanzioni previste in caso di violazione del divieto di spostamenti introdotto con il Dpcm del 3 dicembre. Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del Viminale, ha precisato che in particolare con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.
Le multe interessano tutte le norme di contenimento per contrastare la diffusione del Covid, con particolare attenzione rivolta al periodo delle festività natalizie. Un’intensificazione dei controlli, infatti, è già prevista nelle giornate come il 24-25-26 dicembre e 1 e 6 gennaio, anche con l’uso di droni. Il Viminale vara dunque la stretta: settantamila agenti e controlli intensificati negli aeroporti, alle frontiere e sulle principali arterie stradali, comprese le autostrade
Le multe
Il mancato rispetto delle misure di contenimento verrà “punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000“, come precisato nell’art. 4 della legge n.19/2020. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene tramite l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni possono aumentare fino a un terzo. Alle violazioni accertare si applica anche la possibilità del pagamento in misura ridotta. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le multe possono partire dai 400 euro e arrivare fino a 3mila per le violazioni relativa alla chiusura delle attività, come negozi o palestre. Si potrà applicare anche la chiusura dell’eservizio da cinque a trenta giorni.
All’atto dell’accertamento delle violazioni, si legge nell’art.4 della legge n.19/2020, “ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni”. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione