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venerdì, Marzo 29, 2024
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Puzze e odori sgradevoli, ordinanza del sindaco di Grumo: “100 euro di multa ai responsabili”

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Il sindaco di Grumo Nevano Gaetano Di Bernardo ha emanato un’ordinanza per il divieto di emissioni maleodoranti nel centro abitato. Chi non la rispetterà, dovrà pagare una sanzione di 100 euro.

All’interno dell’ordinanza firmata dal primo cittadino, si fa riferimento a “numerose segnalazioni provenienti da un numero crescente di cittadini residenti e di esercenti le attività commerciali in centro abitato, in merito alla diffusione di odori sgradevoli prodotti anche e non esclusivamente nella preparazione per la conservazione o la cottura di cibi, sotto forma di vapori nauseanti in aree densamente abitate”.

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Il testo completo dell’ordinanza

Premesso che non risulta ancora varato un regolamento di polizin urbana che disciplini nel dettaglio il decoro dell’ambiente comunale, la salute dei cittadini e la civile convivenza nel reciproco rispetto;

Considerato che nelle more dell’approvazione dello stesso, si rende necessario ed urgente intervenire per vietare e sanzionare comportamenti lesivi degli interessi collettivi sopra richiamati;

Preso atto che comportamenti vietati, non contemplati come illeciti penali, devono essere oggetto di sanzioni amministrative ragionevoli in termini di proporzionalità rispetto all’incidenza negativa che essi esercitano sulla fruizione degli spazi comuni da parte della collettività, sulla vivibilità delle aree urbane in termini di sicurezza, benessere e salubrità;

Considerato che negli ultimi anni l’attenzione della pubblica opinione alle tematiche relative all’igiene urbana si è sensibilmente accresciuta e che la risposta delle istituzioni deve essere di conseguenza ragionevole, concreta e proporzionata alle aspettative;

Tenuto conto che le emissioni odorigene sgradevoli devono essere considerate come un nocumento per la convivenza civile e vanno valutate come effetto immediato di comportamenti o attività contrari alla vivibilità ed alla civile convivenza,

Ritenuto che causare emissioni odorigene sgradevoli e fastidiose significa arrecare molestia olfattiva configurabile come un illecito passibile di sanzione;

Preso atto che la recente giurisprudenza si è espressa positivamente in tal senso, ritenendo che le emissioni moleste, anche se generate a seguito di attività lecite, possano essere evitate con l’adozione di accorgimenti tecnici tesi a scongiurare il diffondersi di miasmi fastidiosi;

Considerato che la stessa giurisprudenza ritiene che la legittimità della sanzione in materia debba essere individuata nel superamento della “stretta tollerabilità” e non nella “normale tollerabilità”, in modo da assicurare una protezione adeguata per l’ambiente cittadino e per la salute umana;

Viste le numerose segnalazioni provenienti da un numero crescente di cittadini residenti e di esercenti le attività commerciali in centro abitato, in merito alla diffusione di odori sgradevoli prodotti anche e non esclusivamente nella preparazione per la conservazione o la cottura di cibi, sotto forma di vapori nausennti in aree densamente abitate,

Preso atto che si rende necessario disciplinare la materia con urgenza, nelle more dell’approvazione di un regolamento di polizia urbana, ed inasprire il sistema sanzionatorio in considerazione della rilevanza degli specifici comportamenti scorretti, consistenti nella diffusione di odori molesti senza l’adozione di opportune cautele al fine di limitare l’incidenza negativa sulla collettività;

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000; Vista la L. 125 del 2008;

ORDINA

È vietato svolgere attività che producano emissioni odorigene moleste e che determinino la diffusione di odori sgradevoli nel centro abitato. Per la violazione della presente ordinanza si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

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