E’ disponibile la piattaforma http://conleimprese.regione.campania.it/ per le microimprese utile alla presentazione delle richieste per ottenere il bonus di 2.000,00 euro per l’emergenza COVID. La presentazione delle richieste occorre inserire correttamente i dati relativi all’attività (codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio, etc).
Le informazioni inserite saranno confrontate digitalmente con la banca dati del Registro Imprese della Camera di Commercio messa a disposizione da Infocamere. Per cui ti invitiamo a verificare l’esattezza delle informazioni inserite prima dell’invio definitivo.
L’inserimento della richiesta è completamente digitale. Le uniche cose necessarie sono: un computer, una connessione internet e la firma digitale. Non occorre stampare, né scannerizzare documenti. Dovrai semplicemente compilare on line il modulo e al termine dell’inserimento scaricare sul tuo computer il file della richiesta, che andrà firmato digitalmente e ricaricato nella piattaforma.
L’accesso alla piattaforma è consentito dal 20 aprile 2020 al 30 aprile 2020. E’ possibile presentare le richieste tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Ti ricordiamo, infine, che l’istruttoria delle richieste non prevede alcun criterio cronologico: per cui una richiesta inviata il primo giorno non ha alcun tipo di precedenza rispetto ad una inviata l’ultimo giorno.
Se si verificato problemi nell’inserimento della richiesta o necessità di chiarimenti puoi in qualunque momento accedere alla sezione “Aiuto” e inviare la tua domanda all’Help Desk.
COS’È
È una misura che sostiene i piccoli imprenditori nella fase emergenziale contribuendo ad attenuare gli effetti socio-economici derivanti dalla repentina interruzione delle attività produttive.
Il sostegno consiste in un contributo una tantum erogato sulla base di una apposita istanza presentata dal rappresentante legale dell’impresa o da un intermediario abilitato, per il tramite di questa piattaforma telematica.
CHI HA DIRITTO AL BONUS
Microimprese Artigiane, Commerciali, Industriali e di Servizi che, alla data del 31 Dicembre 2019:
- Siano attive e abbiano sede operativa nella Regione Campania
- Risultino iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente
- Espletino, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un’attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell’ambito dell’emergenza Covid 19, sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e s.m.i.
- Siano classificate microimprese, in base all’Allegato 1 – Articolo 1, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro
- Non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014
- Abbiano conseguito un fatturato/volume di affari desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata che abbia valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00. Per le imprese che hanno avviato l’attività successivamente al 31 Dicembre 2018 si fa riferimento ai valori del fatturato/volume di affari conseguiti come attestati dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dall’intermediario
IMPORTO DEL BONUS
Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente.
Il bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BONUS
Concluso l’esame della domanda, la Regione Campania comunicherà al beneficiario, a mezzo pec, l’ammissione ai benefici del bonus e, contestualmente, ne disporrà l’immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della corrispondente richiesta.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Pena l’esclusione, le domande dovranno essere compilate e inviate online, previa registrazione, su questa piattaforma. Non sono ammesse altre modalità (raccomandata, consegna a mano, ecc.).
È possibile presentare domanda dalle ore 10,00 del 20 aprile 2020 alle ore 24,00 del 30 aprile 2020 (termine perentorio), previa registrazione nel sistema e successiva compilazione del relativo modello in modalità online.
Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo ovvero, in alternativa, per conto e nell’interesse dell’impresa medesima, da un “intermediario” abilitato alla presentazione delle dichiarazioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
DEFINIZIONE DI MICROIMPRESA
ALLEGATO I al Regolamento UE n. 651/2014
DEFINIZIONE DI PMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
COME CALCOLARE IL NUMERO DEGLI OCCUPATI
Il numero degli occupati va calcolato in termini di unità lavorative annue (u.l.a.).
ULA è un acronimo che significa “Unità Lavorative per Anno” ed è stato creato al fine di standardizzare e interpretare il numero di ore e giornate lavorative utilizzate in una specifica attività.
Per il calcolo delle ULA vanno conteggiati tutti i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.
Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.
Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.
Non devono essere conteggiati:
– gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
– i dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
– la durata dei congedi di maternità o parentali.
Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.