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domenica, Aprile 28, 2024
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Christian lascerà Napoli per tornare dalla mamma, il papà: “Senza indirizzo potrei non vederlo”

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Christian, il bambino di 4 anni e mezzo per cui il papà Fabrizio Barretta si era battuto affinché rimanesse in Italia, dovrà tornare immediatamente in Inghilterra dalla mamma. Il Tribunale dei minori di Napoli ha infatti confermato la sua decisione del subitaneo rientro Oltremanica del piccolo, contenuta nel Decreto del 16 febbraio 2024 (numero 5/2022 e numero 224/2022).

Non è bastato l’appello social che ha raggiunto migliaia di persone sul web affinché il piccolo, con difficoltà di linguaggio e di espressione, rimanesse nell’attuale residenza di Quarto dove abita dal 2021 quando il papà ha deciso per il rientro adducendo a motivazioni legate all’ipotetica impossibilità della mamma a prendersene cura per presunte fragilità mentali e comportamentali. Peraltro, il rapporto tra i due coniugi non era e non è idilliaco. A questo, si aggiunge la necessità per Christian di essere seguito per le sue stesse fragilità.

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LA SVOLTA PER LA VICENDA DEL PICCOLO CHRISTIAN

La comunicazione è arrivata nel pomeriggio di venerdì quando Fabrizio e il suo avvocato Giorgio Coppola hanno incontrato nella sede giudiziaria di viale Colli Aminei gli assistenti sociali nominati dalla Procura minorile e tentare di trovare un accordo con la mamma del piccolo.  Nel decreto, in modo chiaro, si “ordina l’immediato rientro del minore in Inghilterra”. Dunque già nelle prossime ore il bambino, al massimo entro l’inizio della settimana, è atteso in terra anglosassone.

Nel prossimo paragrafo, per meglio inquadrare la complessa faccenda, si fa riferimento ai contenuti del decreto con le motivazioni per cui i giudici hanno disposto il rientro di Christian in Gran Bretagna.

LE INTERVISTE

Il contenuto del decreto, le motivazioni e la Convenzione Aja 

Alla base della decisione del Tribunale Minorile il contenuto della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, entrata in vigore sul piano internazionale il 1 gennaio 2002 e in Italia l’1 gennaio 2016, che si propone di assicurare la protezione di bambini e adolescenti (il primo riferimento è alla convenzione Aja del 1980). Nell’ordinanza del 16 febbraio 2024 relativamente al caso di Christian, viene richiamato l’articolo 7 della Convenzione che recita così: “In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente (in questo caso l’Inghilterra dove risiedeva Christian ndr.) in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato”.

Nel decreto del Tribunale dei Minorenni di Napoli si fa fede proprio all’articolo 7 della Convenzione dell’Aja, che “in relazione ai provvedimenti sulla responsabilità genitoriale dà rilievo unicamente alla residenza abituale del minore, poiché detti provvedimenti, pur incidendo sulla potestà, perseguono una finalità di protezione del minore. In definitiva, unico criterio di collegamento rimane la residenza abituale, con riferimento alla convenzione dell’Aja del 1996 (sentenza Cassazione 32359/2018). Ciò premesso, si osserva che all’epoca del deposito del ricorso ex articolo 330 del codice civile il minore aveva ancora residenza nello stato inglese, ove viveva stabilmente, e quello Stato aveva già emanato alcuni provvedimenti in tema (Vedi allontanamento dal marito e dal figlio). Va ordinato, inoltre, il rientro del minore in Inghilterra”.

Pertanto, “alla luce delle sue esposte considerazioni, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all’articolo 13 della convenzione dell’Aja, per il diniego di rientro per il minore, non sussistendo il fondato rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. Va quindi ordinato l’immediato rientro del minore in Inghilterra”.

Nel decreto si indica pure: “La madre deve poter realizzare un rapporto più autonomo e libero con il figlio, in conformità alla regolamentazione che stabiliranno le autorità inglesi, eventualmente con il ritorno del padre, unitamente al figlio, in Inghilterra”.

Nel decreto stesso viene anche richiamata la relazione del Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) di cui ci occuperemo nei paragrafi successivi. “La madre – si legge nell’atto che ordina il rientro in Inghilterra di Fabrizio – è allo stato ben compensata e stabile, ha un buon adattamento nel suo contesto di vita, segue una terapia farmacologica e una terapia psicologica che la sostengono nel suo compenso clinico”.

Quindi “ciò non impedisce che la stessa debba essere favorita nel suo essere madre in maniera più ampia e libera possibile. Il padre deve contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, e cioè rappresentare la presenza dell’altro genitore nella mente del figlio, ed in questo va aiutato e sostenuto attesa la sua poca flessibilità a riguardo. Quindi la madre deve poter realizzare un rapporto più autonomo e libero con il figlio, in conformità alla regolamentazione che stabiliranno le autorità inglesi, eventualmente con il ritorno del padre, unitamente al figlio, in Inghilterra”.

Gli altri due articoli della Convenzione Aja richiamati

Si fa anche riferimento all’articolo 5 paragrafo 1 Convenzione Aja riguardante i provvedimenti relativi alla capacità genitoriale e affido del minore. Nell’articolo 5 si specifica che: “Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni”.

Viene poi richiamato l’articolo 13 della Convenzione che al paragrafo 1. Ecco cosa prevede: “Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all’atto dell’introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame”.

Il commento di Fabrizio

Ovviamente amareggiato Fabrizio, che ha avuto un rapporto a dir poco conflittuale con la mamma del bambino da cui ha divorziato. «C’erano stati anche i pareri contrari dei servizi sociali, del consulente del Ctu nominato dallo stesso tribunale e anche dal curatore – le parole del papà del bimbo che aveva puntato su questo aspetto per convincere il Tribunale a non ordinare il rientro in Inghilterra –  Questo non è stato sufficiente, il ricorso non è stato accolto e da qui a quando la Cassazione ci dirà se il decreto sia applicabile o meno il bambino resterà in Inghilterra».

Fabrizio si mostra preoccupato soprattutto per un aspetto. «L’indirizzo della madre non è di mia conoscenza e quindi temo di non sapere dove Christian sarà. Se mi rivolgessi alle autorità inglesi non so cosa potrei ottenere visto che ora sono cittadino italiano a tutti gli effetti visto che risiedo qui. Potrei andare in Inghilterra con un visto turistico e non saprei come fare anche perché laggiù oramai non ho appoggi, conoscenze, un posto dove stare, un lavoro. Se la mamma non mi fornirà l’indirizzo, potrei non vedere mai mio figlio».

Barretta sperava in un esito diverso quando venerdì pomeriggio si è recato al Tribunale dei Minori. «Mi hanno invitato al Tribunale dei Minori gli assistenti sociali della Procura minorile per dirmi come verrà effettuato il trasferimento di Christian in Inghilterra. Il mio avvocato ha provato a fare una sorta di appello al Procuratore dei minorenni ma non è stato ricevuto». Fabrizio aggiunge come l’ordine immediato di rientro per Christian è stato deciso  «contrariamente anche al parere del pubblico ministero che aveva ritirato la richiesta di trasferimento di Christian ritenendo che fosse pregiudizievole per la sua incolumità chiedendo la decadenza della genitorialità della madre alla quale invece il bambino verrà affidato». 

La parola all’avvocato Coppola

«La Procura minorile napoletana, un’eccellenza, dovrà prendere una posizione» dice il legale di Fabrizio Barretta, l’avvocato Giorgio Coppola ricordando come la stessa Procura dei minori abbia «chiesto il rigetto del rimpatrio e rinunciato a verbale al ricorso e quindi alla domanda di rimpatrio». Nonostante ciò, «il Tribunale dei Minorenni ha stabilito lo stesso il rimpatrio. Mi auguro che la Procura minorile prenda una posizione giudiziaria su questo».

Nel corso dell’udienza di venerdì, inoltre afferma ancora l’avvocato Coppola, «Noi abbiamo tentato di mediare in tutti i modi con l’aiuto anche degli assistenti sociali della Procura, ma non è servito. Noi abbiamo cercato di far capire le esigenze del bambino. Fabrizio ha cercato di una mediazione con l’ex moglie ma non ci siamo riusciti».

Il parere del Ctu

Nell’opporsi alla decisione di riaffidare Christian alla madre, suo padre Fabrizio ha puntato anche sulle conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) nominato dal Giudice del Tribunale Ordinario o del Tribunale per i Minorenni. Il Ctu ha in pratica dato parere contrario al rientro in Inghilterra. Il contenuto della relazione, al dire il vero, è abbastanza complesso.

Partiamo dalle conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio. Tenendo “conto di quale sia l’attuale situazione ambientale del bambino e ciò che al momento gli viene offerto: una stabilità, una continuità e una certezza delle cure e dei bisogni primari. Questo il padre, al momento lo offre. La madre ha una eccessiva storia di discontinuità dei legami affettivi. Immaginare di creare un brusco e radicale cambiamento delle condizioni di vita di Christian, significherebbe esporlo ad una ulteriore destabilizzazione”.

Il Ctu poi però aggiunge: “Tale soluzione (cioè far rimanere Christian con il papà ndr.) deve essere però considerata un punto di partenza, perché le sole necessità primarie non saranno più sufficienti, non sono sufficienti, ed al bambino deve essere garantito un piano di relazioni affettive completo, che includa la madre oltre al padre”. E ancora: “Un piano di relazioni affettive ed educative, e di modelli parentali che gli appartengono, come a lui appartengono padre e madre, come lui è parte del padre e della madre. I due modelli genitoriali di riferimento (culturali, educativi, di identificazione psicologica) diventano i bisogni psicologici dello sviluppo adeguato della sua identità”. Il contenuto di questa parte è piuttosto importante perchè, in pratica, non chiude la porta a un ruolo attivo di cura del bambino da parte della mamma di Christian.

Il quadro clinico complesso

In realtà nella sua relazione rispetto al quadro clinico della mamma del piccolo, definito da alcuni professionisti come “Grave psicopatologia cronica”, il Ctu dissente affermando così: “Il livello grave o lieve è dato dal numero, dalla frequenza, dall’ intensità, e dalla pervasività o invalidazione dei sintomi, che compromettono lo svolgimento della vita quotidiana, sociale e lavorativa. Una psicopatologia grave non presenta lunghi periodi di compenso e di adattamento”.

Per la mamma di Christian ed ex moglie di Barretta, si sottolinea sempre nella relazione del Ctu, “per come” si “presenta adesso e per come al momento appare alla visita psichiatrica, e per il livello di adattamento descritto, che il quadro clinico sta migliorando. Con la maturità”. Stando al consulente la donna “trova una sua strada e una sua dimensione, più il quadro clinico generale appare in miglioramento, senza minimizzare la necessità di un monitoraggio terapeutico”.

Non è tutto. Nella relazione del Ctu si ammette come il “quadro clinico” della mamma di Christian, “complesso, sovradeterminato, articolato e suscettibile di variazioni, la descrizione e la comprensione del quale non può ridursi ad un esame obiettivo, dei sintomi, e chiudere in una diagnosi categoriale. Qui per Disturbo affettivo di personalità, si deve intendere un disturbo della sfera affettiva, con una eziologia più psicodinamica, fatta di distacchi, legami problematici, esperienze traumatiche e di abbandono, più che di disturbi dello sviluppo o disturbo del comportamento in fase evolutiva”.

“La fase dello sviluppò” è “caratterizzata da esperienze negative relative ai legami affettivi (abbandoni, separazioni, trasferimenti, creazioni di nuovi legami, delusioni, ecc.ecc.), più che da disturbi del comportamento o disarmonia dello sviluppo, e ciò che comincia a manifestarsi in termini di sofferenza psicologica, è assimilabile a manifestazioni del disagio affettivo più che a disturbi del comportamento: questi sono le manifestazioni. Qui ci troviamo di fronte ad una problematica di attaccamento”.

L’ambiente “malsano” attorno al bambino

Nel decreto che ordina il rientro, nella parte in cui si richiama la stessa relazione della Ctu si fa riferimento ai “servizi sociali inglesi’‘ i quali “nel gennaio del 2022 riferiscono di un ambiente genitoriale malsano per Christian per problemi di conflitto coniugale, violenze domestiche e problemi di salute mentale della madre, poi rientrati: risulta però che il bambino è ben seguito e che i genitori dichiarano la loro disponibilità a collaborare per stabilizzare la situazione. Ora il bambino è più tranquillo perché non vive più l’ambiente conflittuale malsano, ma non perché i genitori abbiano mitigato o armonizzato il conflitto, ma più semplicemente poiché è stato eliminato uno dei due poli del conflitto. La madre si presenta lucida, orientata e critica, rivive con partecipazione emotiva quello che racconta; in definitiva non sono presenti alterazioni della sensorialità e delle percezioni, e non si rilevano segni o sintomi di psicopatologia in atto”.

Poi ecco un riferimento a Barretta. “Il signor Barretta tende ad essere controllato nelle emozioni, alquanto “freddo’’. La narrazione si basa su una catena di certezze, lascia poco spazio alla revisione critica ed infatti tornerebbe anche in Inghilterra, ma non può perché c’è un processo che dovrebbe affrontare, e ciò gli impedisce di fare quella scelta, non è colpa sua; oppure, il fatto che abbia deciso in maniera autonoma, unilaterale, di rimanere in Italia con il bambino, e le motivazioni che lui si dà (comportamenti violenti della madre ndr.) sono bastevoli alla giustezza del gesto per cui si autodetermina al di là delle regole”.

Su questo punto Fabrizio tiene a ribadire di non «essere a processo, però il provvedimento di sottrazione archiviato in Italia in Inghilterra non è stato riconosciuto e quindi se vi andassi potrei subire conseguenze all’arrivo». In pratica Fabrizio potrebbe avere conseguenze con la legge inglese.

Alla fine di questa intricata vicenda, i contenuti di atti e documenti, appelli social e litigi l’unica vera certezza che un bambino di poco più di 4 anni con difficoltà di linguaggio dovrà di nuovo cambiare, dopo circa due anni e mezzo, le sue abitudini in modo repentino cambiando nuovamente Paese, contesto, affetti.

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Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatino
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale e di cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per il quotidiano Roma, il più antico giornale napoletano, di InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore.
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