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venerdì, Aprile 26, 2024
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Da oggi si può richiedere il bonus baby sitter, come fare per averlo e chi ne ha diritto

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E’ attivo da oggi il servizio online per chiedere il nuovo bonus baby sitter. Lo fa sapere l’Inps con una nota ricordando che rispetto alla precedente edizione del bonus, sono cambiati importi e categorie di aventi diritto.

La domanda può essere inoltrata con le seguenti modalità: dal sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”; e tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.

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Da oggi si può richiedere il bonus baby sitter, come fare per averlo e chi ne ha diritto

I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.

Il bonus può essere chiesto dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, quelli della Gestione separata e quelli del settore sanitario pubblico o privato accreditato per un importo fino a 100 euro a settimana in caso di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena.

La misura può essere usata fino al 30 giugno 2021. Possono chiedere il bonus anche i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19; Per la sanità possono chiede il bonus i dipendenti appartenenti alla categoria dei medici; infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

Possono chiederlo anche i medici di base e i pediatri di libera scelta anche se non hanno un contratto di lavoro subordinato, L’importo sarà erogato mediante il Libretto famiglia. Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, , ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido. (ANSA).

A chi spetta il bonus baby sitter

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. E’ quanto si legge nel testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Quando si può richiedere

Il bonus può essere richiesto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Come viene erogato

Il bonus – si legge ancora nel decreto – viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus e’ altresi’ riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo e’ incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il bonus puo’ essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

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