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Le innovazioni nei condomini

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Oggi abbiamo selezionato tra le numerose e-mail pervenute in redazione, un caso di “disaccordo”, che in forme analoghe è molto comune nell’ambiente condominiale.
Domanda:
«Abito all’ultimo piano di in un fabbricato di tre piani. Ho espresso in assemblea l’esigenza di far montare una ascensore, ma gli altri condomini non sono daccordo. Sono anche disposto a farmi carico di tutte le spese per l’istallazione. Chiedo se a mie spese posso lo stesso istallarla senza il consenso del condominio.»

Davide Roberto

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Risposta:
Il diniego dei condomini all’istallazione dell’ascensore può essere superato. L’iniziativa di montaggio si configura legittima ai sensi dell’art. 1102 del codice civile comma 1, in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Tale norma deve ritenersi operante in luogo dell’art.1120 del codice civile ogni qualvolta non debba farsi luogo ad alcun riparto di spesa, per essere stato il relativo onere assunto da un condomino interamente a suo carico. E’ opportuno precisare che comunque ogni caso ha le sue peculiartità. Infatti ad esempio il montaggio di un’ascensore esterna comporterebbe sicuramente problemi al decoro architettonico dell’edificio.

dott. Nicola Galdiero

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