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venerdì, Aprile 26, 2024
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Carmine Amato, smentito il pentimento del boss degli Scissionisti: ha rivelato solo i suoi delitti

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Nessun pentimento né percorso di collaborazione avviato, ma solo una rivelazione dei delitti commessi da lui. Sono infondate le voci riportate da alcuni organi di stampa del basso Lazio (tusciaweb ed etrurianews) che avevano preannunciato l’inizio di un percorso di pentimento di Carmine Pagano, boss degli Scissionisti rinchiuso al 41 bis.

Tutto è partito da alcuni telegrammi, diretti in cella al boss Amato, e che erano stati invece trattenuti dal carcere di Viterbo, dov’è detenuto. Attraverso il suo legale aveva fatto ricorso in Cassazione perché la direzione dell’istituto penitenziario aveva trattenuto due telegrammi giunti all’ufficio posta con ordinanza del Tribunale di Napoli in data 10 dicembre 2020.

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La decisione è stata adottata perché, come scrivono i giudici “Amato risultava aver avviato un inizio di collaborazione, ammettendo la responsabilità per taluni delitti di omicidio – sub iudice, innanzi la Corte d’assise d’appello di Napoli – e indicando i luoghi di occultamento dei cadaveri delle relative vittime”. Collaborazione che però non va intesa come avvio di un percorso di pentimento nè tantomeno di passaggio dalla parte della giustizia, bensì Amato ha rivelato l’occultamento di alcuni cadaveri di cui si era reso responsabile.

La figura di Carmine Amato

Carmine Amato, 40 anni, reggente del clan Amato-Pagano  è stato arrestato nel 2011, era latitante dal 2009 ed era inserito nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi.

La sentenza della prima sezione penale della corte di cassazione risale al 20 maggio, mentre le motivazioni sono state pubblicate il 22 ottobre.

“In primo luogo – scrivono gli ermellini – si conferma il dato che i riferimenti contenuti negli scritti sono relativi a vicende processuali di ferma importanza, in un momento storico di decisa delicatezza, in cui Amato stava valutando l’opportunità di rendere dichiarazioni sugli stessi accadimenti e sul concorso negli omicidi oggetto di ricostruzione”.

“In secondo luogo – proseguono – il richiamo alla possibile natura dello strumento di comunicazione risultava appropriato. Il tribunale ha annotato che si trattava di telegrammi che potevano, in ipotesi, provenire da chiunque e che non erano caratterizzati dai necessari crismi di certezza quanto all’identità dei mittenti”.

“Quanto al tema del diritto di difesa, della cui effettività si duole il ricorrente – si legge nelle motivazioni – basta qui annotare che il rapporto professionale tra detenuto e difensore si può attuare in termini decisamente diversi, conformi al sistema e attraverso meccanismi non esposti al rischio che, attraverso uno strumento come il telegramma, si tenti di conferire con il detenuto, in regime differenziato di cui all’art. 41-bis o di metterlo in collegamento con l’organizzazione di appartenenza”.

E ancora: “Ciò vale vieppiù in un momento di indiscutibile delicatezza in cui è al vaglio da parte delle autorità competenti la sua attendibilità e la scelta manifestata di rendere dichiarazioni sul suo passato criminale”.

In conclusione: “Le anzidette comunicazioni sulle operazioni di scavo, per la ricerca dei cadaveri delle vittime, in difetto di certezza sull’identità del soggetto che figura come mittente del telegramma, potrebbero aprire ai rischi paventati nel provvedimento impugnato e offrire notizie su particolari che devono costituire oggetto di collaborazione, anche in funzione delle verifiche di attendibilità ancora da compiere”.

LEGGI QUI IL DOCUMENTO PUBBLICATO DA ETRURIANEWS

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