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sabato, Aprile 20, 2024
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Lungomare di Napoli, bandita la plastica: multe fino a 500 euro per i trasgressori

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Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi una ordinanza sindacale, frutto di un intenso lavoro degli uffici comunali coordinato dalla delegata al mare Daniela Villani. Lungomare Plastic Free-disposizioni per contrastare l’aumento dei rifiuti in plastica nel mare: questo l’oggetto dell’ordinanza. Eccone il testo:

 Premesso che

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  • la “Strategia europea sulla plastica” adottata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2018,  mira a ridurre la produzione di rifiuti di plastica e rifiuti marini, a rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica, ad arrestare il consumo della plastica monouso non biodegradabile ed a contrastare lo sversamento di rifiuti in mare;
  • le materie plastiche costituiscono sino all’85% dei rifiuti marini presenti lungo le coste, sulla superficie e sui fondali del mare;
  • ogni anno almeno altri 8.000.000 di tonnellate di rifiuti in plastica vanno ad aggiungersi ai rifiuti già presenti nel mare;
  • questo fenomeno mette a grave rischio la salute umana, la sopravvivenza delle specie marine e degli ecosistemi e reca rilevante danno alle attività turistiche, alla pesca e all’acquacoltura;
  • l’uso massiccio di manufatti in plastica monouso per alimenti, non biodegradabile e non compostabile, anche a causa della dispersione nell’ambiente, provoca l’inquinamento del mare con gravi conseguenze per l’ecosistema, per la biodiversità e per la fauna marina in particolare;
  • il ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha implementato un programma di trasformazione “Plastic free”, chiedendo alle Pubbliche Amministrazioni di intraprendere azioni dirette al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;
  • la Plastic Free Challenge promossa dal ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha l’intento di coinvolgere persone, società e istituzioni nel piano di intervento per eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento di acque e terre, in tal senso sono numerose le Amministrazioni Pubbliche che hanno adottato misure di contrasto;
  • per minimizzare la produzione di rifiuti non biodegradabili e non compostabili occorre consentire esclusivamente l’uso di prodotti biodegradabili e compostabili in particolare: contenitori, stoviglie, e posate monouso;
  • in ordine alla presenza di plastica nelle acque del Golfo di Napoli vengono diffusi dati scientifici significativi tra i quali rilevano: il lavoro di ricerca dell’ISPRA che, nel rapporto sui rifiuti marini del 2015 registra 0,49 microplastiche per metro cubo nella Stazione di campionamento denominata Ischia; il report Greenpeace luglio 2017, che nella Stazione di campionamento denominata Portici registra 3,56 microplastiche per metro cubo; il dato diffuso dalla  Stazione Zoologica A. Dohrn nel luglio 2018, che, sempre nella citata Stazione denominata Portici registra 5,24 microplastiche per metro cubo;
  • questa Amministrazione intende adottare misure volte ad introdurre progressivamente il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile  allo scopo di arginare l’aumento del quantitativo di rifiuti plastici abbandonati in mare con grave danno all’ambiente e inesorabile pericolo per la salute umana;
  • le linee d’azione da porre in essere a tal fine sono state definite da uno specifico tavolo tecnico istituito e coordinato dalla Delegata al Mare che ha approfondito la tematica;
  • quale prioritario intervento per la tutela del mare dall’inquinamento da rifiuti di plastica occorre intervenire avviando una fase sperimentale di applicazione delle misure di divieto del consumo di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile per poi, verificata l’efficacia del dispositivo di divieto, estenderne l’applicazione progressivamente a tutto il territorio comunale;
  • il lungomare della Città di Napoli, dalla località La Pietra alla località Pietrarsa, è l’ambito territoriale di prioritario intervento da sottoporre ad un regime di tutela massima, sia perche costituisce confine tra terraferma e mare sia in ragione della quantità di utenti e delle consuetudini di fruizione;
  • tale ambito territoriale indicato come lungomare della Città di Napoli,  va individuato nella fascia compresa tra le strade che costeggiano la linea di costa e la linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

Vista la proposta di direttiva della Commissione europea approvata il 19 dicembre 2018 che introduce nell’Unione Europea misure per la riduzione dei rifiuti marini in plastica ed in particolare per il divieto o la limitazione dei prodotti monouso non biodegradabili;

Viste le norme UNI EN 13432/2012, EN 14995/2007 che fissano i criteri standard europei;

Visto l’art. 179 del D. Lgs. 152/2006 in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a perseguire, nell’esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

Visto l’art. 226 bis del D. Lgs. 152/2006 in tema di divieti di commercializzazione delle borse in plastica, introdotto con decreto legge del 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modifiche nella legge n. 123 del 3 agosto 2017 (art. 9 bis);

Visto l’art. 226 ter del D. Lgs. 152/2006 in tema di riduzione della commercializzazione delle borse in plastica in materiale ultraleggero;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). 

DISPONE

 

Per la difesa del mare contro l’inquinamento causato dai rifiuti di plastica:

  • intervenire per la riduzione dei rifiuti di plastica e della produzione di rifiuti marini;
  • introdurre misure tali da ottenere progressivamente il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile;
  • individuare quale ambito di prima applicazione sperimentale del dispositivo di divieto di consumo di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, il lungomare della Città di Napoli ovvero la fascia territoriale compresa tra le strade che costeggiano la linea di costa, anche per i terreni elevati sul mare, dalla località La Pietra alla località Pietrarsa (come individuata nella planimetria di delimitazione della zona territoriale di applicazione del divieto, allegata sub A quale parte integrante della presente ordinanza).  

ORDINA

Di non utilizzare, fornire e commerciare contenitori, stoviglie, posate, cannucce e ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in plastica non biodegradabile e non compostabile.

Tale divieto:

  • è rivolto in prima applicazione agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto, agli operatori del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa sia in forma itinerante, incluse le attività di catering del settore alimentare e agli esercenti delle attività balneari, quali lidi e circoli nautici;
  • ha applicazione sperimentale nella fascia territoriale indicata come lungomare della Città di Napoli ovvero la fascia territoriale (come individuata nella planimetria di delimitazione della zona territoriale di applicazione del divieto, allegata sub A quale parte integrante della presente ordinanza) compresa tra le strade che costeggiano la linea di costa, anche per i terreni elevati sul mare, dalla località La Pietra alla località Pietrarsa (come individuate dall’elenco riportato quale parte integrante della presente ordinanza nella suddetta allegata planimetria);
  • decorre dal 1° maggio e avrà durata fino al 30 settembre 2019.

L’utilizzo di scorte dei suddetti materiali non biodegradabili e non compostabili è consentito entro e non oltre il 30 aprile 2019.

In caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € (venticinque/00) a 500 € (cinquecento/00), come stabilito dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

INVITA

Tutti i cittadini a:

–  rinunciare all’uso di monouso in plastica;

–  favorire la riduzione del consumo degli imballaggi in plastica;

–  non abbandonare plastica sulle spiagge e nel mare;

–  segnalare il mancato rispetto della presente ordinanza agli organi di polizia giudiziaria. 

DISPONE INOLTRE

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli.

La diffusione, per il tramite degli uffici comunali competenti, alle Associazioni di categoria ed alla cittadinanza tutta con indicazione di elementi di immediata e facile conoscenza.

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge:

–        al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

–        alla Regione Campania

–        all’Autorità di Sistema Portuale di Napoli

–        alla Capitaneria di porto;

–        alle Municipalità dei territori interessati (I, IV,VI, X);

–        al Servizio Autonomo Polizia Locale, per le necessarie attività di vigilanza e controllo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR Campania in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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