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venerdì, Aprile 26, 2024
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Secondini sequestrati in carcere, guai per boss dei Casalesi rinchiuso ad Ascoli

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Quando si dice che “il lupo perde il pelo ma non il vizio”, probabilmente si potrebbe pensare alle vite degli uomini di camorra. Anni e anni passati al disopra delle regole, senza alcun limite morale. Poi, quando è la legge ad imporgli – con la forza – le sue dinamiche e le sue regole, allora tutto diventa molto complicato. Prendete, ad esempio, il caso di Antonio Basco: uomo della paranza del super boss Francesco “Sandokan” Schiavone, collezionista di reati. Viene catturato e processato, anni fa. Sul suo capo, tra le altre, pende l’accusa di favoreggiamento ed occultamento del cadavere del Vigile Urbano ucciso a San Cipriano d’Aversa. Erano gli anni della guerra intestina tra i Casalesi, tra la vecchia guardia di Bardellino e le nuove leve, Schiavone-Iovine. Erano anni di piombo, nell’agro aversano. Anni di equilibri molto deboli. Tanto che poteva andarci di mezzo un giovanissimo Vigile Urbano di servizio al Municipio di San Cipriano d’Aversa che, infine, non c’entrava nulla. Bastava un sospetto infondato per uccidere qualcuno.

Antonio Basco, non partecipò al commando di fuoco: fu il becchino, con l’ordine di far sparire il corpo. Insomma, vi è chiaro il contesto in cui ha vissuto i suoi anni migliori (diventò boss anche lui, nda) e quanto lontano sia stato dal rispetto delle regole della società civile. Abituarsi alle restrizioni severe, dunque, non dev’essere cosa semplice. Difatti, così non é. Rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Ascoli, Basco ha pensato bene di sequestrare i secondini che si stavano occupando del padiglione. Li ha fatti avvicinare alla cella, li ha spinti all’interno e, poi, ha chiuso la porta. Gioco fatto. Per questa – ennesima – dimostrazione di anarchia sbagliata, Basco è stato condannato a 15 giorni d’isolamento. La Corte di Cassazione, però, ha deciso che non basta. La sentenza è qui riassunta.

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Il procedimento disciplinare previsto dell’ordinamento penitenziario ed il procedimento penale del quale si sta trattando, pur avendo ad oggetto il medesimo fatto, sono ontologicamente riferibili a sistemi giuridici diversi. Non sfociano in misure sanzionatorie equiparabili, in quanto la sanzione disciplinare di quindici giorni di esclusione dall’attività comune non è qualificabile come penale e non ha la sostanza di una sanzione penale. Ne consegue che il ricorrente non è stato già sottoposto, per il medesimo fatto oggetto del procedimento penale, ad una misura amministrativa, di natura “sostanzialmente penale“.

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