Saranno riconosciuti e liquidati gli arretrati a partire dal mese di marzo anche se il modello “Rdc – Com/#AU” sarà inviato dopo il 30 giugno. Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale per i figli a carico ai nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza.
L’Istituto informa gli interessati che il riconoscimento della quota integrativa integrazione Rdc/AU avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU”. L’Inps informa che saranno riconosciuti e liquidati gli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, a partire dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU.
Istruzioni per la compilazione e trasmissione del modello Rdc – Com AU
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso: il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” all’indirizzo “https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/”, ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli Istituti di patronato
Possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com AU in qualità di dichiaranti:
– i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU. I genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
Il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore. Il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello). I figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso all’AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).
Effetti e decorrenza dell’integrazione riconosciuta previa presentazione del modello Rdc – Com AU
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU. Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.
Nei casi in cui è prevista la presentazione del modello Rdc – Com AU, le prime erogazioni dell’integrazione Rdc/AU spettante avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione del medesimo modello. Pertanto, tenuto conto della regola vigente in materia di Rdc, secondo cui la mensilità di riferimento viene corrisposta nel mese successivo, se il modello è presentato il 15 ottobre 2022, nel mese di novembre verrà riconosciuta la rata di Rdc di ottobre dello stesso anno, maggiorata dell’integrazione spettante.