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sabato, Aprile 20, 2024
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Istituto “Maria Mazzarello delle Figlie di Maria Ausiliatrice e la posizione di Maria Angela Faré, il chiarimento degli avvocati

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I sottoscritti Prof. Avv. Mario Zanchetti quale difensore dell’Istituto “Maria Mazzarello delle Figlie di Maria Ausiliatrice –  Ispettoria Lombarda Sacra Famiglia” e avv. Fabrizio Busignani quale difensore di Maria Angela Faré preso atto del contenuto dell’articolo apparso su codesta testata giornalistica, circa gli esiti del dibattimento avanti la Corte di Appello di Milano Sez. 1° Penale in data di ieri, osservano con estremo stupore che i contenuti dell’articolo non rispondono a verità, come agevolmente rilevabile dal tenore del dispositivo che si allega.

 

Per quanto riguarda la posizione dell’ente ecclesiastico, la sentenza ha, semplicemente, confermato il giudizio del Tribunale di Busto Arsizio, e quindi l’ESCLUSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE, per difetto di legittimazione passiva. L’ente non può essere chiamato a rispondere dei fatti di Maria Angela Faré per carenza dei presupposti di legge.

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Per quanto riguarda la posizione di Maria Angela Faré, la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello del P.M., e ha in gran parte respinto anche l’appello delle parti civili, modificando la sentenza di primo grado solamente riguardo ad una delle accuse: quella di “atti persecutori” (cd. stalking). La Corte ha, tuttavia, rilevato l’intervenuta prescrizione di tali fatti ed ha, pertanto, condannato Maria Angela Faré soltanto al risarcimento dei danni, commisurati nella cifra complessiva di euro 50 mila (comprendenti, definitivamente, anche i danni conseguenti alle condotte per cui vi era stata condanna in primo grado). Tutte le altre richieste del PM e delle parti civili sono state respinte: incluse, specificamente, quelle fondate su una supposta inferiorità psichica della giovane, che non è stata in alcun modo riconosciuta, all’esito della perizia disposta dalla Corte. La condanna penale, per Maria Angela Faré, resta quella disposta dal Tribunale di Busto Arsizio.

 Alla luce dei dati oggettivi di cui sopra, il contenuto della falsa notizia diffusa dovrà essere immediatamente smentito da codesta testata giornalistica, dando a detta smentita ampio risalto, in modo non inferiore a quello dato all’articolo erroneo apparso in data odierna. 

 

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