La Corte di Cassazione ha ridefinito i confini dell’articolo 143 del Codice Civile. Come approfondito sul portale giuridico Brocardi.it, il dovere di fedeltà non va inteso come una semplice astinenza da rapporti fisici extraconiugali, ma come un obbligo fatto di lealtà, dedizione e rispetto reciproco della dignità del partner.
Secondo i giudici supremi iscriversi a un’applicazione di incontri non può essere liquidato come un “gioco innocente”. Comportamenti specifici come la creazione di un account, il caricamento di foto profilo, il pagamento di un abbonamento e la ricerca attiva di nuove conoscenze costituiscono azioni deliberate.
La volontà di tradire
Questi gesti esprimono, da soli, una precisa volontà di tradire la fiducia reciproca. Dunque chi si muove in questo modo sul web sta comunicando la propria disponibilità sul “mercato” dei single, ledendo direttamente l’onore e la dignità dell’altro coniuge. Il punto di svolta di questo orientamento risiede nell’onere della prova. Per i giudici, infatti, il coniuge tradito non deve dimostrare che ci sia stato un incontro fisico o che la relazione sia stata consumata nel mondo reale.
È sufficiente l’intenzione, resa evidente e tracciabile dai comportamenti concreti tenuti online, per determinare la frattura della comunione spirituale e materiale della coppia. Quella condotta digitale è considerata più che abbastanza per rendere intollerabile la prosecuzione della vita insieme, ponendosi come causa scatenante della fine del matrimonio e giustificando così la pronuncia di addebito a carico del coniuge “navigatore”.
Dunque la Cassazione ha chiarito che basta l’iscrizione, anche senza un incontro reale, per attribuire la colpa della fine del matrimonio. Inoltre un abbonamento pagato online può pesare davanti a un giudice.


