Settanta mila litri di vino sono stati sequestrati in provincia di Avellino dai carabinieri forestali nell’ambito dei controlli a tutela della qualità e della repressione delle frodi agroalimentari. Il sequestro ha riguardato un’azienda vinicola irpina il cui titolare è stato sanzionato con una multa di 47 mila euro per violazione alle norme sulla tracciabilità.
Ai controlli dei militari di Mirabella Eclano e Volturara Irpina hanno collaborato i carabinieri forestali dell’Ispettorato generale di Salerno. I settecento ettolitri del prodotto sequestrato, pari a un valore di circa 54 mila euro, verranno distrutti.
La indicazione geografica tipica «Campania», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e’ riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati. Articolo 2 Tipologia vini e relativa base ampelografica 1. La indicazione geografica tipica «Campania» e’ riservata ai seguenti vini: a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso; c) rosati, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso. I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. 2. La indicazione geografica tipica «Campania» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15%.