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lunedì, Luglio 1, 2024
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Giugliano. Debiti col fisco ed ordinanze di demolizione: a rischio incompatibilità sindaco, 10 consiglieri ed un assessore. I NOMI

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Sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza ed opposizione a rischio incompatibilità. La denuncia arriva dal gruppo del Movimento Cinque Stelle di Giugliano ed è stata pubblicata sul sito di Beppe Grillo. Secondo i grillini sarebbero state commesse “gravi violazioni delle procedure previste dalla normativa che prevede che tutti gli amministratori pubblici siano tenuti a dichiarare se hanno in essere debiti o contenziosi con l’Istituzione che si accingono ad amministrare”. L’esistenza di tali debiti rappresenta un evento ostativo al ruolo di amministratore pubblico, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali. Ebbene secondo l’indagine effettuata dai grillini di Giugliano ben 12 amministratori avrebbero certificato il falso. I politici coinvolti, almeno per ora, sono: il sindaco Antonio Poziello; l’assessore Carla Rimoli; i consiglieri Francesco Carlea, Adriano Castaldo, Aniello Cecere, Giuseppe Di Girolamo, Andrea Guarino, Luigi Guarino, Paolo Liccardo, Agostino Palumbo, Cristoforo Tartarone e Raffaele Migliaccio . I debiti riferiti al mancato pagamento di Tarsu e Ici andrebbero da un minimo di 65,34 euro ad un massimo 4500 a persona. Un consigliere sarebbe invece destinatario di ben due ordinanze di demolizione, mentre un altro consigliere è in causa con il Comune per una richiesta di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale. Il M5S però si dice pronto a presentare un altro dossier riferito ad altri consiglieri ed assessori.

“La totalità di questi consiglieri ha auto-certificato la non sussistenza di questi ostacoli previsti dalla Legge. Queste dichiarazioni, risultate false, configurano a carico di questi consiglieri, sindaco compreso, delle gravi violazioni al Codice Penale. (art.483 c.p.)”, affermano gli attivisti del gruppo di Giugliano.
“E’ ora che tutti i cittadini si rendano conto che a Giugliano la legalità non può continuare ad essere ritenuta un optional, ed in attesa che le Forze dell’Ordine e la Magistratura svolgano puntualmente tutte le operazioni previste e dovute, chiediamo alla cittadinanza tutta di pretendere che le persone a cui hanno affidato il proprio voto, rendano conto pubblicamente delle proprie azioni che porteranno, nuovamente, il nostro comune a vincere l’Oscar per l’illegalità”.

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La legge prevede che gli amministratori che ricorrono in condizioni di incompatibilità possano sanare la loro posizione e dunque continuare ad esercitare senza problemi il proprio incarico. Resta, però, da affrontare il lato penale per chi ha effettuato una falsa autocertificazione.

LA NORMATIVA

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali” e, per quanto dalla stessa non previsto (articolo 10, comma 6), dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale decreto legislativo ha riprodotto la normativa riguardante l’incompatibilità in precedenza contenuta principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154.

Le cause tassative di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. Le cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica ricoperta, ma possono essere rimosse (articolo 68, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000) con le modalità indicate all’articolo 60, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

Dunque le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. Inoltre le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

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