Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa lo scorso 14 novembre a carico Luca Piore (difeso dall’avvocato Teresa Chianese) accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un commerciante di Qualiano per conto del clan De Rosa. La decisione è stata presa dalla Corte di Appello di Napoli, 4 Sezione, in seguito ad un lungo procedimento iniziato nel 2020.
Fu arrestato nel settembre di 3 anni fa a seguito di un’ordinanza cautelare emessa dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un commerciante di Qualiano. Nel luglio del 2021 è stato condannato alla pena di 3 anni e 3 mesi, più un’ammenda di 2.000 euro di multa, decisone integralmente confermata con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30.3.2022.
Il legale di Priore, ha proposto Ricorso per Cassazione contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, per erronea applicazione della legge penale, per aver confermato il giudizio di penale responsabilità del Priore. L’imputato per questo procedimento è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 29.9.2020 al luglio 2023 (quasi tre anni).
La Suprema Corte di Cassazione, II Sezione penale, con sentenza emessa in data 11.5.2023, accogliendo la tesi difensiva, annullava la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli ed affermava ….. Con il che, mancherebbe la certezza di una effettiva capacità intimidatoria della richiesta e, con essa, della idoneità degli atti a costituire un tentativo punibile, potendo darsi l’alternativa, sostenuta dalla difesa e che dovrà essere verificata in sede di rinvio, che nella condotta del ricorrente e del correo (rimasto silente e senza atteggiamenti minacciosi, non avendo la teste confermato tale circostanza) non fosse contenuta alcuna minaccia (anche in forza dei rapporti di conoscenza personale pregressa tra la vittima e l’imputato) e che l’esistenza della minaccia fosse stata frutto di una successiva elaborazione non ancorata ad elementi di fatto e dovuta al successivo colloquio avuto dalla vittima con i carabinieri che stavano investigando su attività estorsive a carico di terze persone compiute da soggetti diversi dal ricorrente in danno di altri commercianti, eventi con caratteristiche omologhe ma non per questo sovrapponibili a quello per cui si procede nella loro strutturazione oggettiva penalmente rilevante…”
In data 14.11.2023 veniva celebrato nuovamente il giudizio di secondo grado e la Corte di Appello di Napoli , 4 Sezione, ha assolto il Priore perché il fatto non sussiste.