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Agenzia delle Entrate, rivoluzione fattura elettronica: tutto ciò che c’è da sapere

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‘Agenzia delle Entrate fattura elettronica’ è la ricerca più fatta sul web nelle ultime ore, questo perchè c’è ancora tanto scetticismo e incertezza sulla fattura elettronica, entrata in vigore dall’inizio del nuovo anno.

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni
di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo
fatture elettroniche.

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L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel
caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due
operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la
cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale
(operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche
sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per supportare gli operatori Iva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi
servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e
riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per
consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente
emesse e ricevute.

È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi
alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.

Agenzia delle Entrate fattura elettronica – le differenze con la fattura cartacea

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due
aspetti:
1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone.
2) Deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di
Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

– verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché
l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il
cliente desidera che venga recapitata la fattura.

– Controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva
ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in
modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a
chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli
stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il
cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Agenzia delle Entrate fattura elettronica – chi è esonerato

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e
lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime
forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui
all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge
dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione
elettronica

Agenzia delle Entrate fattura elettronica – i vantaggi

La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta,
risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti.
Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso
disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup
Language), è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati
contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli
errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.

Infine, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa
viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI), si incrementa l’efficienza nei rapporti
commerciali tra clienti e fornitori.

La fattura elettronica, poi, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente
fiscale. Infatti:

– per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture
(cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del
Dpr n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro
a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell’Agenzia
stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n.
633/1972).

– Per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed
effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di
accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di
cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui
all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).

– Qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono in qualsiasi momento consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute
attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e descritto nel capitolo 3 di questa guida.

Agenzia delle Entrate fattura elettronica – le critiche

Lamentele anche dall’Associazione dei commercialisti: «Ci risultano segnalazioni di utenti — ha spiegato il presidente Marco Cuchel — che, collegandosi al portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, visualizzano il messaggio “Il sistema non è al momento disponibile, ci scusiamo per l’inconveniente e si prega di riprovare più tardi”». Ma l’Agenzia delle Entrate ha respinto le accuse al mittente: «Nessuna anomalia sul server Sogei». E ha assicurato «un attento monitoraggio effettuato sui sistemi».

Tutte le altre informazioni sull’Agenizia delle Entrate, sono riportate qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La%2Bfattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf

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