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Bonus da 200 e da 150 euro, quali lavoratori possono ancora riceverlo

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Si potrà chiedere fino al 30 aprile 2023 l’indennità una tantum da 200 euro, prevista dall’articolo 2-bis, decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022. Dunque possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS.

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35mila euro nel periodo d’imposta 2021. L’indennità è pari a 350 euro nei casi in cui, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

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Aggiunta anche un’integrazione aggiuntiva da 150 euro confermata anche da una circolare pubblicata il 16 marzo. Dunque l’Inps ha fatto sapere che il bonus 200 euro e la sua integrazione da 150 euro possono essere ancora erogati per una categoria specifica. Quindi i lavoratori autonomi e i professionisti che non hanno una partita Iva, ma che risultano iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps.

Presentazione della domanda per il bonus da 200 euro

I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA come sopra individuati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, al fine di ricevere l’indennità una tantum in esame, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
  • “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
  • “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in argomento sono le seguenti:

•  SPID di livello 2 o superiore;

•  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

•  Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 5, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, alle seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c)  di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f)  di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato – sono tra loro alternative.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alla successiva loro verifica, anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dal novellato decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

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