Scadrà a fine aprile la possibilità di richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Una possibilità concessa a coloro che rientrano in una delle categorie beneficiarie della misura, che devono comunicarlo all’Agenzia delle entrate, evitando così l’addebito automatico del canone in bolletta. Da coloro che non fanno uso della televisione agli ultra 75enni con reddito non superiore a 8mila euro, ecco chi può chiedere l’esenzione e come.
Le scadenze per il pagamento del canone Rai
Quali sono le scadenze per il rinnovo del canone? I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti: il 31 gennaio (pagamento annuale); il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale) ; il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre (pagamento trimestrale). Nel caso in cui la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso é considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Chi è esonerato
Ad essere esonerati dal pagamento sono tutti coloro che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro; agenti diplomatici, funzionari consolari o di organizzazioni internazionali oppure militari non italiani. In questo caso è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
Agevolazione over 75
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
Come chiedere il rimborso
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur avendo i requisiti previsti dalla Legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta che contiene anche dichiarazione sostitutiva che riporta condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione. In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti riportando la causale 1.
La dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
– essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
– essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected];
– essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Militari e diplomatici
Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:
– gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
– i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
– i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
– i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
L’addebito
Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell’utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’utenza di energia elettrica intestata al dichiarante. Qualora l’intestatario dell’utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell’utenza elettrica residenziale. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, deve essere presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata, ad esempio nel caso di cessazione anticipata dell’incarico diplomatico. Restano valide le richieste di esenzione già presentate prima della pubblicazione del provvedimento del 4 maggio 2016 che ha definito le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali.
Chi non ha la tv
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo. Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo. Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento. In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).