C’è la data della prima ricarica di marzo del Reddito di Cittadinanza. I richiedenti della pensione e del reddito riceveranno l’accredito dal giorno 15 marzo 2021. E’ importante ricordare che ciò vale per coloro che hanno fatto domanda entro il 28 febbraio 2021 o per chi ha rinnovato per altri 18 mesi, se la domanda è stata accolta da parte dell’Inps.
REDDITO DI CITTADINANZA, LA DURATA
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Alla fine del periodo può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Si dovrà presentare la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC. Qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente. ISEE ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360 euro. Nel caso di attestazione ISEE con omissioni e/o difformità rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), il richiedente, entro 60 giorni, potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme.
Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente. 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti. 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
INCREMENTO DEI MASSINALI
Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
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- il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai fini ISEE. Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell’ ISEE e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).
Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità. Nemmeno navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
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