L'esito delle verifiche è comunicato dal Comune all'INPS
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L’esito delle verifiche è comunicato dal Comune all’INPS attraverso la medesima Piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023.
Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al citato comma 7 dell’articolo 4 del D.M. n. 154/2023, e non disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) o negli archivi dell’Istituto, in fase di prima applicazione, l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza.
La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta di notifica da parte dell’INPS, dalle competenti Amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’Istituto. In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023.