Per i giudici “Olindo e Rosa soli colpevoli” e non ci sarebbe “nessuna nuova prova”. I due coniugi sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006 in cui persero la vita Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli due anni, la nonna materna del piccolo e la vicina di casa Valeria Cherubini.
Manca la novità della prova per la revisione
Il super testimone della strage di Erba, Mario Frigerio, è attendibile. Ne è convinta la corte d’Appello di Brescia che, nelle motivazioni con cui respinge la richiesta di revisione di Olindo Romano e Rosa Bazzi (i coniugi condannati in via definitiva all’ergastolo per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006), sottolinea come la tematica del cosiddetto “falso ricordo” sia già stata oggetto di ricorso in appello e in Cassazione, ma soprattutto di come in aula (primo grado) Frigerio sia stato “lucido e precisissimo nel fornire dettagli sui vicini, sulle abitudini familiari, sugli avvenimenti di quella giornata e sull’aggressione”. L’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti sarebbe poi stato “invano approfondito nella prima fase delle indagini” e non avrebbe trovato “alcun riscontro”.
L’intossicazione da monossido di carbonio su cui si concentra la consulenza della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi “è indimostrata, giacché le analisi cui era sottoposto Frigerio non comprendono alcun accertamento circa la presenza di carbossiemoglobina ed egli è stato esposto ai fumi dell’incendio per un tempo molto più breve della moglie, poiché allontanato dalla fonte di esposizione dai primi soccorritori già intorno alle 20.25, ossia pochi minuti dopo l’aggressione”.
“La richiesta di revisione – scrivono i giudici della Corte d’appello di Brescia nelle motivazioni dl procedimento la cui definizione ha richiesta più udienze – è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo il documento organizzativo dell’ufficio, all’avvocato generale, e non assegnatario del fascicolo ed è stata depositata nella cancelleria del Procuratore Generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone il contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile”.