La Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive delle domande ammesse al bonus fitti 2019. La somma complessiva stanziata è pari a € € 25.188.244,38, di cui riservato alla Fascia A l’importo di € 21.363.813,28 e alla Fascia B l’importo di € 3.824.431,10. Complessivamente accolte 7 istanze di opposizione e 2 istanze di annullamento, invece rigettate 710 istanze di opposizione.
PAGAMENTO DALLA REGIONE AI COMUNI
Ora la procedura per il bonus fitti passerà ai comuni, ai quali sono state trasmesse tutte le domande pervenute. A loro spetterà il compito di liquidare i contributi ai soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria. Prima dovranno verificare la documentazione dei richiedenti nei quali sono specificati i requisiti dichiarati nella domanda. I richiedenti dovranno trovare il numero della domanda nella graduatoria.
- LINK DELLA GRADUATORIA PER IL COMUNE DI NAPOLI
- GRADUATORIA PER I COMUNI CON PIÙ DI 50 MILA ABITANTI
- LINK DELLA GRADUATORIA PER I COMUNI TRA 50MILA E 20MILA ABITANTI
- GRADUATORIA PER I COMUNI CON MENO DI 20MILA ABITANTI
NON SOLO BONUS FITTI, PUBBLICATI GLI ELENCHI DEL BONUS FAMIGLIA
Oltre al bonus fitti, sono pubblicati i beneficiari del bonus famiglia da 500 euro. Inoltre la Regione Campania ha pubblicato le graduatorie delle misure straordinarie di sostegno alle famiglie per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni. Si tratta di contributi di sostegno dei nuclei campani da utilizzare per i figli. Misura d’aiuto erogata durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.
I dispositivi che è possibile acquistare con i bonus sono personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza. I soggetti che abbiano ricevuto attrezzature in comodato d’uso dalle scuole, dovranno restituire il materiale ricevuto dalle scuole e conservare la ricevuta di avvenuta consegna, tenendola a disposizione per eventuali controlli. I beneficiari dovranno conservare copia della documentazione attestante il pagamento dei dispositivi, con indicazione dell’acquirente e dei prodotti acquistati.
Bonus affitti 2020, al via il contributo per le attività
Arriva il bonus affitti ed è subito operativo. L’agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare e il codice tributo che consente di utilizzare il credito d’imposta tra il 30 e il 60% dell’affitto. Il credito varrà per l’affitto pagato nei mesi di lockdown dalle imprese che hanno visto dimezzare il proprio fatturato. Il bonus affitti, pensato soprattutto per bar, ristoranti e alberghi, riguarda in genere gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, commerciali, artigianali o agricole.
Il bonus affitti varrà anche per i canoni di leasing o concessione e il codice tributo da indicare sarà lo “6920” e consentirà alle imprese di compensare le imposte da pagare. Il credito potrà anche essere ceduto.
Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
I requisiti
Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione. Accesso alle aziendecon ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.
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