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venerdì, Maggio 17, 2024
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Caso Lidl Giugliano, il grande pasticcio tutto italiano del sequestro-dissequestro

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Un pasticcio tutto all’italiana, dove la burocrazia ed i cavilli giudiziari la fanno da padrone. E’ questo il caso del sequestro-dissequestro del Lidl di Giugliano, il cui caso ha fatto molto discutere in città. Tutto è partito dall’operazione eseguita dai carabinieri della Compagnia di Giugliano lo scorso 30 luglio. A seguito dei controlli scattati a Casacelle, i militari riscontrarono un cambio di destinazione d’uso del terreno non a norma, con conseguente errore nel rilascio del permesso a costruire. La zona dove era in corso la realizzazione del Lidl si trova, infatti, in zona  F1 destinata invece ad ospitare standard e attrezzature ad uso pubblico e non privato. A quel punto scattarono i sigilli.

Il colpo di scena, se così può essere chiamato, c’è stato martedì 7 agosto quando il gip del tribunale di Napoli Nord Paone non ha convalidato la richiesta di conferma del sequestro avanzata dal Pm su indagini dei carabinieri.

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Il motivo è contenuto nell’ordinanza emessa dal gip Nicola Erminio Paone

Il giudice per le indagini preliminari esaminata la richiesta del P.M. di convalida del sequestro preventivo del manufatto destinato a media struttura di vendita LIDI., in corso di realizzazione a Giugliano in Campania, alla via Pigna, operato da parte dei Carabinieri della Stazione di Qualiano e di emissione di decreto di sequestro preventivo osserva che parrebbe, sebbene non sia specificato nella contestazione cautelare, che il P.M. ipotizzi il reato di costruzione senza un titolo edilizio per la realizzazione del manufatto in sequestro, esso sarebbe illegittimo. I profili di illegittimità dovrebbero essere quelli prospettati nel verbale di sequestro dai militari operanti. Allo stato gli elementi disponibili non consentono di ritenere senz’altro illegittimo il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione del manufatto. Si ipotizza che l’intervento in questione non sarebbe compatibile con la destinazione urbanistica dell’area. Tuttavia, nella relazione redatta dall’arch. Frippa in data 9.8.17 si rappresentava che l’intervento in questione, pur ricadendo in aree C1 ed F1 del P.R.G., é compatibile con la destinazione urbanistica della zona alla luce dello Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo del Comune di Giugliano in Campania. Quest’ultimo documento non è presente in atti, tuttavia il richiamo dello stesso induce a ritenere che nel rilasciare il permesso di costruire il tecnico comunale si fosse quantomeno posto l’interrogativo della compatibilità dell’opera da realizzare con la destinazione urbanistica della zona e lo avesse risolto positivamente. Allo stato non si può quindi dare credito alla supposta incompatibilità prospettata dai militari operanti, non fosse altro perché nella c.n.r. non si fa menzione del suddetto S.I.A.D., ma del solo P.R.G. Quella dei militari operanti, quindi, potrebbe essere una valutazione incompleta, almeno così appare. Altro aspetto sul quale si appunta l’attenzione degli operanti è la mancata adozione di strumenti attuativi prima del rilascio del permesso di costruire, necessaria tanto per l’area  C1, quanto per l’area F1 del P.R.G. in caso di interventi su lotti di superficie superiore ai 5.000 mq. Tuttavia, nella relazione già citata veniva affrontato anche questo argomento e, richiamando una sentenza del t.a.r. Campania dell’anno 2000, l’architetto Frippa giungeva alla conclusione che piani attuativi non fossero necessari e non costituissero ostacolo al rilascio del permesso di costruire, in quanto l’area sulla quale si deva di realizzare il manufatto era già sufficientemente infrastrutturata. Salvi ulteriori approfondimenti, pare una conclusione in linea con la sentenza del t.a.r. Campania citata dall’arch. Frippa. In verità c’è un elemento di sospetto, ovvero il frazionamento in più particelle del terreno sul quale é in corso di realizzazione l’intervento edilizio. che parrebbe avere quale unica spiegazione plausibile la necessiti di rendere ciascun lotto interessato dalla costruzione di superficie inferiore ai 5.000 mq. così aggirare la necessità dell’adozione di strumenti attuativi come presupposto per il rilascio del permesso di costruire. Tuttavia, allo stato si tratta, appunto, dì un mero elemento di sospetto, alla luce di quanto circa la necessità della previa adozione di strumenti attuativi in vista del rilascio del permesso di costruire. P.Q.M. con convalida il sequestro preventivo operato dalla P.G. c rigetta la richiesta di sequestro preventivo del P.M., disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto”.

Morale della favola, mentre per carabinieri e pm a prevalere è l’importanza dello strumento urbanistico che individua quella zona come F1 (zona agricola), per il dirigente e il gip a prevalere è il Siad.

Ma non è tutto qui perché nei giorni scorsi il gip ha invece convalidato il sequestro della pratica effettuato dai carabinieri in Comune. Ciò comporterà la notifica dell’indagine a carico del dirigente Frippa con probabile richiesta di diffida al Comune verso la ditta di proseguire i lavori in attesa di accertare eventuali illeciti nell’iter che ha portato alla realizzazione della struttura di via Pigna.

Intanto a giorni è atteso anche il pronunciamento dell’altro sequestro, effettuato per motivazioni pressochè identiche, a Varcaturo.

 

 

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