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venerdì, Giugno 28, 2024
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Traffico e smaltimento illecito di rifiuti: 9 arresti tra Campania, Lazio e Friuli

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Accordo con le società della Campania

Dagli accertamenti eseguiti sulla gestione dei rifiuti da parte della società affiorava una consolidata associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti per la quale è stato ipotizzato il reato ex art. 452 quaterdecies c.p. per cui il fascicolo veniva trasferito, per competenza, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Dall’attività svolta, infatti, è emersa una forte e stabile collaborazione tra gli amministratori (occulti) dell’impianto di Frosinone andato distrutto, le varie società campane che conferivano i rifiuti all’impianto e i gestori dei tanti impianti di smaltimento e recupero finale degli stessi, in primis un impianto di rifiuti di Cisterna di Latina.

TRAFFICO DI RIFIUTI DALLA CAMPANIA

In particolare è emerso come, dal primo gennaio del 2019, all’interno della compagine societaria fosse entrato un noto imprenditore frusinate il quale aveva sostanzialmente cambiato il core business di detta società. Invero, attraverso diverse società di intermediazione campane, l’imprenditore era riuscito ad accettare dalla Campania ingenti quantità di rifiuti che, invece, dovevano essere lavorati in quella Regione.

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In particolare l’imprenditore, con i suoi collaboratori e con le società di intermediazione, sfruttando le criticità del sistema di gestione dei rifiuti urbani della regione Campania, consentivano l’abusiva uscita dall’ambito regionale campano di ingenti quantità di rifiuti facendoli confluire presso l’impianto di Frosinone.

RIFIUTI RICLASSIFICATI

Il passaggio transregionale del rifiuto campano veniva effettuato mediante l’artificioso cambiamento del codice identificativo (EER) del rifiuto. I rifiuti urbani venivano riclassificati in rifiuto speciale senza subire un trattamento che ne modificasse realmente le caratteristiche e la composizione (soprattutto senza la stabilizzazione della frazione organica), rendendo in tal modo smaltibile tale rifiuto fuori regione, e aggirando così la normativa che vieta lo smaltimento dei rifiuti urbani fuori dalla regione di provenienza.

Insomma la cooperazione tra gli indagati, in violazione degli art. 182 comma 3 e art. 182 bis del D. Lgs. 152 del 2006, che prevedono il divieto di smaltimento dei rifiuti urbani “in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti” e il “principio di autosufficienza”, avrebbe permesso, attraverso l’ulteriore sostegno di vari intermediari, lo smaltimento di rifiuti urbani (con un trattamento che non ne muta le caratteristiche) fuori dalla regione Campania sotto la qualificazione CER 19 12 12, con il conseguimento di un ingiusto profitto per tutte le parti coinvolte.

Come noto, i rifiuti che rientrano sotto la classificazione CER 19 12 12 sono difficili da gestire ed hanno un costo di smaltimento molto elevato.
Ciò avrebbe permesso, attraverso la gestione illecita, di garantire profitti non solo alla società conferitrice, ma anche agli intermediari e all’impianto ricevente.
Inoltre, a prescindere dal fatto che le società e gli impianti erano in possesso delle preziose autorizzazioni alla gestione dei rifiuti misti (CER 19 12 12), trattandosi di rifiuti urbani essi erano da considerarsi di natura diversa rispetto a quanto dichiarato.

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