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Docenti, forze dell’ordine e personale sanitario: quali sono le nuove categorie obbligate alla vaccinazione

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Mercoledì 24 novembre il Governo ha approvato il nuovo decreto sulle misure anti Covid. Le principali novità riguardano l’introduzione del cosiddetto Super Green Pass – o Green Pass rafforzato – dal 6 dicembre al 15 gennaio. Inoltre, ha destato polemiche l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre nuove categorie.

A chi si estende l’obbligo vaccinale

Il nuovo decreto, infatti, predispone l’estensione dell’obbligo anche a personale amministrativo del comparto sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, ai militari, alle forze di polizia e al soccorso pubblico. L’obbligo entrerà in vigore a partire dal 15 dicembre. Inoltre, è stata resa obbligatoria anche la dose booster (la cosiddetta terza dose) per le professioni sanitarie.

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La bozza del decreto sulle misure Anti Covid

Ecco la bozza del decreto diffusa al termine del Consiglio dei ministri. “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale si applica anche alle seguenti categorie di personale: a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Quindi, il vaccino sarà obbligatorio per docenti e personale Ata.

E ancora si legge: “b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico; c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie (articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis)”.  A vaccinarsi obbligatoriamente saranno anche le forze dell’ordine e tutto il personale sanitario.

Cosa accade in caso di sospensione

Nella bozza vengono specificate anche le condizioni della sospensione in caso di mancato Green Pass. “L’atto di accertamento dell‘inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo“.

 

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