All’esito di una complessa attività investigativa, svolta su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata da Pierpaolo Bruni, dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta e dal I Gruppo Napoli, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 30 società ed altrettante persone fisiche per un importo complessivo di oltre 17 milioni di euro, quale provento illecito di un’articolata “frode carosello” perpetrata nel settore dei prodotti energetici.
Frode carosello ed evasione d’iva
Le indagini, a tutela del libero mercato e della concorrenza, hanno consentito ricostruire –
sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – l’esistenza di una rilevante “frode
carosello”, che ha coinvolto l’intera filiera commerciale dei prodotti per autotrazione, dal
deposito fiscale ai distributori stradali, operante con il solo scopo di evadere l’IVA.
Il sistema fraudolento è stato realizzato attraverso l’impiego di società cartiere che,
direttamente o per il tramite di ulteriori società “filtro”, risultavano, solo figurativamente,
cessionarie del carburante ed omettevano di versare l’imposta consentendo, in tal modo, alle imprese destinatarie di ottenere forniture a costi nettamente inferiori rispetto a quelli di
mercato.
I due sistemi della frode
In particolare, l’illecita attività è stata realizzata secondo due distinti sistemi di frode:
– il primo, attuato attraverso l’illecita applicazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità
del 2018 che annoverava, al ricorrere di specifici criteri di affidabilità, alcuni casi di
esenzione dell’obbligo di versamento immediato dell’IVA per determinate categorie di
soggetti commerciali.
La frode è stata realizzata mediante l’interposizione di società missing trader – intestate a soggetti prestanome gravati da precedenti anche di natura fiscale, carenti di strutture
operative e di disponibilità patrimoniali e quindi prive dei criteri di affidabilità previsti
dalla norma – che acquistavano il prodotto in esenzione IVA per poi rivenderlo, dopo un
vorticoso giro di fatture false, alle ditte che procedevano a loro volta all’immissione in
commercio presso i distributori stradali senza, tuttavia, ottemperare ai previsti obblighi
fiscali.
Le false dichiarazioni delle cartiere
Il secondo prevedeva un regime di non imponibilità delle cessioni, ovvero attraverso la
presentazione di mendaci dichiarazioni d’intento di società cartiere, le quali attestavano
fraudolentemente di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di accise
potendo, così, illecitamente, beneficiare di acquisti senza l’applicazione dell’IVA.
La dichiarazione d’intento è un documento con cui gli esportatori abituali verso Paesi extra
europei manifestano di essere in possesso dei requisiti necessari per acquistare beni e
servizi in esenzione dell’IVA dai fornitori nazionali.
Le società buffer
Tutte le società “buffer” utilizzate per la realizzazione degli scopi illeciti venivano, prima del
termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni annuali, poste in liquidazione o
chiuse per cessata attività, omettendo di effettuare i versamenti d’imposta.
Attraverso tale complesso schema fraudolento, sono stati immessi in consumo circa 87
milioni di litri di gasolio e benzina per autotrazione, con un’evasione IVA milionaria che ha consentito di ottenere forniture di carburante a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato ed effettuare la vendita a tariffe concorrenziali.
Fatture false per 96 milioni di euro
Nelle annualità oggetto d’indagine, le società destinatarie del prodotto acquistato
illecitamente mediante il collaudato sistema contabile, finalizzato ad abbattere la base
imponibile con la conseguente riduzione del proprio carico fiscale, si sono avvalse di fatture
per operazioni inesistenti per complessivi euro 96 milioni di euro, emesse dalle imprese
“cartiere”.
Si precisa che la misura reale è stata disposta nell’ambito della fase delle indagini
preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza
definitiva, che le attività sono state caratterizzate da assenza di contraddittorio e che il
Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di
responsabilità in capo agli indagati.


