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giovedì, Aprile 25, 2024
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Scuole chiuse in Campania, arriva la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso di genitori No Dad

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Confermata dal Consiglio di Stato la chiusura delle scuole in Campania. Con un decreto monocratico del presidente della terza sezione, Franco Frattini, Palazzo Spada ha respinto l’istanza cautelare presentata da alcuni genitori contrari alla sospensione della didattica in presenza stabilita dalla Regione.

La regione Campania – si legge nel provvedimento depositato oggi – resta ad oggi in ‘zona arancione’, e per dette zone lo stesso Cts ‘raccomanda’ la apertura delle scuole”, ma in base al principio, “desumibile dalla decretazione nazionale, per cui è rimessa alle Autorita’ territoriali l’adozione (anche per la didattica in presenza) di misure piu’ restrittive, sicchè in molti territori si e’ deciso, con ordinanze locali, di stabilire misure assai drastiche limitate ad ambiti locali in cui il fattore di contagio e’ stato indicato come piu’ grave, per effetto, ad esempio, del diffondersi delle cosiddette ‘varianti'”.

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Il Consiglio di Stato rileva che “l’elemento su cui si basa la essenziale pretesa degli appellanti, l’inclusione anche del territorio di Caserta e altri ambiti dove, essi affermano, non vi sarebbero i necessari presupposti di rischio grave, richiederebbe a questo giudice, e per di più in sede di deliberazione sommaria, di effettuare una valutazione ‘selettiva’ delle scelte della Regione, in modo da far emergere come è nell’auspicio degli appellanti, ‘quale’ territorio richiederebbe una maggiore restrizione e per quale altro, invece, i dati scientifici non giustificherebbero tali scelte. Si richiederebbe, in sostanza, al giudice, di effettuare una scelta che e’ tipicamente devoluta all’autorita’ emanante, nella specie il presidente della Regione, di cui soltanto questa porta la istituzionale e giuridica responsabilita’, per avere applicato il principio di massima precauzione sanitaria a scapito della temporanea compressione del diritto degli scolari alla frequenza in presenza”.

Infine, il giudice amministrativo di secondo grado ricorda che “resta in capo alla autorita’ regionale il diritto e il dovere sia di rendere ostensibili i documenti scientifici posti a base delle scelte compiute sia quello di mantenere il costante monitoraggio dei dati medesimi per valutare, senza alcun ritardo, l’eventuale anticipazione del ripristino della presenza scolastica nelle classi degli scolari piu’ giovani, che forse piu’ degli altri hanno necessita’ di presenza in classe per il loro ottimale sviluppo relazionale e psicofisico oltrechè  educativo”.

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