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ANTITRUST, MAXI-MULTA A LOTTOMATICA E SISAL
L’accusa: «intesa restrittiva della concorrenza sul mercato giochi»

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ROMA – L’ Antitrust ha multato per 10,8 milioni di euro Lottomatica e Sisal per un’ intesa restrittiva della concorrenza sul mercato dei giochi. Lo si apprende da fonti bene informate.
La multa – secondo quanto si apprende – sarebbe di 8 milioni di euro per Lottomatica e di 2,8 milioni per Sisal, perché sarebbe commisurata al diverso fatturato delle due società.
A confermare la notizia è l’ Antitrust in un comunicato nel quale annuncia le multe e afferma che si è trattata di una violazione «molto grave» che ha avuto inizio dall’ ottobre del 2001. Per questo, oltre alle sanzioni di 8 milioni di euro per Lottomatica e di 2,8 per Sisal, è stato ingiunto alle due società «di porre immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza, dando comunicazione delle misure adottate entro 90 giorni». È stato inoltre disposto che queste misure debbano «eliminare qualsiasi vincolo nei confronti dei ricevitori, sia per quanto riguarda la raccolta dei concorsi pronostici a base sportiva sia per quanto concerne la loro possibilità di affiliarsi alle reti di terzi operatori in occasione di gare future bandite dal concedente».

LA MULTA – L’ Autorità – ricorda la nota – aveva avviato il procedimento nel luglio 2003 per verificare l’ esistenza di accordi tra le due imprese volti alla ripartizione del mercato della raccolta di giochi e scommesse, in violazione dell’articolo 2 della legge n.287/90. Nel corso del procedimento – afferma l’ Antitrust – «è stato accertato che Lottomatica e Sisal si sono ripartite l’ intero mercato dei giochi e delle scommesse – che è altamente concentrato e caratterizzato da barriere amministrative elevate – ai fini della difesa delle posizioni acquisite dalla concorrenza reciproca e da quella potenziale, con particolare riferimento ai giochi da ricevitoria e alla relativa rete distributiva». L’ autorità della Concorrenza spiega che la «spartizione» del mercato si è realizzata «attraverso la rinuncia a competere direttamente, mediante i prodotti principali del Lotto e del Superenalotto, e tramite la gestione congiunta degli altri giochi da ricevitoria (giochi ex Coni, Tris, Formula 101)». Tramite questa sorta di «cogestione» le due società – spiega la nota – «hanno evitato che la disponibilità di prodotti diversi da quelli principali potesse costituire un’ occasione, oltre che di concorrenza reciproca, anche di ingresso di altri operatori nel mercato. Ad esempio, in occasione della gara per la gestione dei giochi già gestiti dal Coni, le parti hanno assunto comportamenti volti ad ostacolare l’ ingresso in tale segmento del mercato di due operatori concorrenti (Formula Giochi e G-Tech)».

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LA DECISIONE – L’ Antitrust parla quindi di «attività collusiva» che «ha cagionato effetti altamente restrittivi della concorrenza sui diversi livelli della filiera»: dai ricevitori ai clienti. «In primo luogo, l’ intesa – per l’ Antitrust – ha prodotto l’ effetto di escludere terzi operatori dal mercato e, più in particolare, di evitare che altri operatori riuscissero a costituire una rete di ricevitorie in grado di esercitare un’ effettiva pressione concorrenziale sull’ attività delle parti. Inoltre, quanto agli effetti sulla concorrenza tra le parti, l’ intesa ha consentito a Lottomatica e Sisal di difendere le rispettive posizioni sul mercato, loro garantite da Lotto e Superenalotto, anche a scapito dei prodotti cogestiti». L’ Antitrust mette poi in risalto che le due società hanno rinunciato a concorrere per garantirsi l’ affiliazione di punti vendita più remunerativi e così «hanno evitato di allettare i ricevitori tramite offerte che, in ultima analisi, si sarebbero tradotte in benefici per i consumatori finali». Per l’ Autorità ci sarebbe stata poi un’ «attività di presidio» delle reti distributive che «ha notevolmente compromesso la libertà di scelta economica dei ricevitori cui è stato precluso di individuare liberamente il proprio provider in occasione della gara per i giochi già gestiti dal Coni e, più in generale, di affiliarsi alla rete di un potenziale terzo operatore, che avrebbe potuto offrire loro condizioni più vantaggiose».
Per l’ Antitrust la violazione è stata «molto grave» per molte ragioni: a) la posizione dei soggetti che l’ hanno realizzata, che rappresentano i due maggiori operatori del mercato, unici detentori di reti estese sul territorio nazionale; b) la consapevolezza delle parti sulla possibile portata restrittiva dei comportamenti tenuti; c) il contesto in cui l’ intesa si è sviluppata e cioè un mercato, come già sottolineato, altamente concentrato all’ interno del quale le parti hanno rinunciato a confrontarsi reciprocamente; d) gli effetti escludenti cagionati dall’ intesa. «Ai fini della gravità è stata considerata poi la durata dell’ intesa, che ha avuto inizio nell’ ottobre del 2001 ed è proseguita anche dopo l’ avvio del procedimento».

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