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martedì, Maggio 7, 2024
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Accordo tra Comune di Napoli e Ministero, lavori di pubblica utilità per i detenuti

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Domani pomeriggio alle ore 14.30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo – alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, sarà firmata la Convenzione tra il Comune di Napoli ed Tribunale di Napoli-Ministero della Giustizia, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna Campania, per lo svolgimento di lavori di Pubblica Utilità presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale e della Decima Municipalità di Napoli.

L’espiazione della pena attraverso l’espletamento dei lavori di pubblica utilità è finalizzata alla realizzazione del fine principale della sanzione, costituito dal recupero del condannato e dal suo reinserimento nella società civile. All’incontro Interverranno l’Assessore al Welfare Luca Trapanese, la Presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, la Dirigente del UEPE Claudia Nannola, la Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze Maria Rosaria Cesarino.

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Lavoro di pubblica utilità

Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è ritenuto una sanzione penale sostitutiva anche se i suoi eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica. Il più ampio ricorso al LPU avviene per soggetti liberi, è applicato in sentenza e disciplinato dal d.m. 26 marzo 2001. Tuttavia, il suo utilizzo è in crescita anche per detenuti ed è previsto dall’art. dall’art.20-ter dell’Ordinamento Penitenziario così come modificato dal d.lgs. n. 124/2018.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività. Si potranno svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001 che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

 

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