Dal percorso terapeutico alla scarcerazione, cose prevede il nuovo Piano Carceri. Le nuove norme del disegno di legge approvato dal Governo di Giorgia Meloni, tra l’altro, consentono ai soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti nei cui confronti deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua, non superiore a 8 anni, o a 4 anni se concerne uno dei reati di maggiore pericolosità sociale, di chiedere in ogni momento di essere ammessi alla detenzione domiciliare presso una struttura autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, sulla base di uno specifico programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. Tale beneficio può essere concesso una sola volta.
Il beneficio del programma di riabilitazione
Per ottenere il beneficio, il programma di riabilitazione sarà sottoposto a una Commissione di valutazione, che dovrà anche accertare l’effettiva e attuale condizione di dipendenza del soggetto e alla quale e dovrà essere fornita l’indicazione della correlazione tra la dipendenza stessa e la commissione del reato.
Inoltre, il responsabile della struttura terapeutica dovrà trasmettere al servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio e all’ufficio locale di esecuzione penale esterna una relazione semestrale sull’esecuzione del programma, segnalando eventuali violazioni all’autorità giudiziaria. Al termine del programma, l’ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmetterà all’autorità giudiziaria una relazione finale.
La decisione del tribunale di sorveglianza sulle scarcerazioni
Il tribunale di sorveglianza disporrà la revoca del regime di detenzione domiciliare qualora il programma terapeutico residenziale non sia positivamente concluso o se il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure.
Se il programma terapeutico residenziale risulta positivamente completato, il magistrato di sorveglianza dispone la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova del soggetto ai fini del suo reinserimento sociale, a condizione che la pena residua non sia superiore ad 8 anni, aumentata della metà, o a 4 anni, aumentata di un quarto, nei casi già citati di pericolosità sociale.


