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Il bonus gas si può richiedere anche con il Reddito di Cittadinanza, attenti all’Isee

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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha dato indicazione per ottenere il contributo per il gas. Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale appartenenti: ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; ad un nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

 

Ogni nucleo familiare che ha i requisiti di cui alle lettere a) e b) può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, gas e idrica.I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico e gas anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro. Possono richiedere anche il bonus per la fornitura idrica solo nei casi in cui l’ ISEE sia entro la soglia di 8.265 euro.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

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Chi è il cliente diretto?

Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare, di residenza. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica: la domanda di bonus può essere fatta solo dall’intestatario del contratto.

Chi è il cliente indiretto?

Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).

Un cliente intestatario sia di fornitura individuale che di fornitura centralizzata ha diritto al bonus?

Sì, il bonus è riconosciuto anche alla forniture miste (ad esempio fornitura individuale per l’acqua calda e la cottura cibi e fornitura centralizzata per il riscaldamento) purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per l’accesso.

Si può chiedere il bonus per un contratto che alimenta i servizi comuni del condominio?

No, il bonus per le forniture centralizzate può essere richiesto solo nel caso in cui la fornitura alimenti un’abitazione residente.

Si può richiedere il bonus se si utilizzano gas GPL o gas in bombola ?

No, il bonus è riconosciuto solo per le forniture servite da gas naturale trasportato da reti di distribuzione.

 

Come si richiede
Dove si presenta la domanda?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Anche i titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, devono presentare la domanda recandosi presso Comuni o CAF, con le stesse modalità degli altri soggetti.

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per presentare la domanda servono:
documento di identità
eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura)
modulo A compilato.
attestazione ISEE in corso di validità
allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
Oltre a questi documenti le famiglie numerose dovranno compilare anche:
allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 8.265 euro (ma entro i 20.000)
I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare anche:
numero di protocollo assegnato al reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza.
Ai fini della compilazione del modulo A è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
codice PDR (identificativo del punto di consegna del gas). E’ un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
Dove trovo i moduli per presentare la domanda?
I moduli sono reperibili oltre che su questa pagina, su SGAte (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l’erogazione del bonus) e presso i Comuni. I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero.

Posso utilizzare un unico modulo per richiedere il bonus elettricità/gas/acqua?

Sì. E’ possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus per disagio economico per le forniture elettrica, gas e idrica. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare in Comune o al CAF.

E’ possibile delegare una terza persona per presentare la domanda?

Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.

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Quanto vale il bonus e come si riceve
Quanto vale il bonus per disagio economico?

Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna) 2019
Zona climatica
A/B C D E F
Famiglie fino a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 37 37 37 37 37
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 85
106
139 173 217
Famiglie oltre a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 57 57
57
57
57
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 119 154 201
245 314
Calcolo dell’importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari

Importo bonus anni 2009-2019

Come viene corrisposto il bonus?

L’erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).

Per i clienti diretti: l’erogazione avviene attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un’unica soluzione ma l’ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell’istanza. Ogni bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
Per i clienti indiretti: l’erogazione avviene attraverso l’emissione di un bonifico domiciliato erogato in un’unica soluzione.
Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell’accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto.
Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?

Per i clienti diretti: nella bolletta viene inserito un messaggio nel quale si comunica al cliente la concessione del bonus. L’importo relativo all’applicazione del bonus viene indicato in dettaglio in ogni bolletta (nella sezione totale servizi di rete – quota fissa), per tutto il periodo in cui se ne beneficia.
Per i clienti indiretti: con un’apposita comunicazione di SGAte i clienti indiretti vengono informati dell’accettazione della domanda e della data a partire dalla quale è possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali. L’importo può essere riscosso dal soggetto avente diritto, nel periodo indicato nella comunicazione (in genere due mesi), presentando un documento di identità e il codice fiscale.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta; sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Se non si riscuote il bonus nel periodo indicato, cosa bisogna fare?

I clienti indiretti che non hanno ritirato il bonifico domiciliato nei tempi stabiliti (i due mesi indicati nella lettera di SGAte), possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l’apposito modulo G reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell’Autorità. In tale modulo è possibile delegare per l’incasso del bonifico una persona diversa dall’intestatario della fornitura che ha effettuato la domanda di bonus.

Attenzione: la domanda di riemissione deve essere presentata almeno un mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di SGAte. Ad esempio, se nella lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2013, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2014.

Si può riscuotere il bonus se l’intestatario del bonifico domiciliato è deceduto?

Si, l’erede legittimo può fare richiesta di riemissione del bonifico presentando nel comune di residenza dell’erede: i documenti che attestano il suo stato di erede il modulo Gbis numero identificativo della domanda originaria presentata per ottenere il bonus (reperibile sulle comunicazioni ricevute da SGAte).

 

Rinnovo e variazioni
Come si rinnova la domanda di bonus?

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).
Il sistema SGAte invia un’apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.
I moduli da utilizzare sono, in alternativa:

Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il modulo A;
Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato).
Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

 

Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/fornitura)?

Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.
Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familliari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

In caso di cambio di indirizzo di fornitura: per i clienti diretti (forniture individuali) durante il periodo in cui è già attivo il bonus gas, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VF (variazione fornitura) e il bonus viene trasferito sul nuovo contratto di fornitura gas già attivato, fino alla scadenza originaria del diritto. Ad esempio, se il cittadino ha un bonus gas per il periodo dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019 e a gennaio del 2019 trasferisce la propria fornitura gas in altra città, deve presentare la domanda di variazione fornitura nel comune di residenza e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette gas delle fornitura attivata nella nuova fornitura;
per i clienti indiretti (forniture centralizzate) il cambio di indirizzo di fornitura può essere comunicato a SGAte solo al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
Cosa succede se il cliente passa da diretto a indiretto?

Al cliente domestico che cessa l’utilizzo della fornitura individuale e si serve solo di una fornitura centralizzata, viene interrotta l’erogazione del bonus come cliente diretto e viene data la possibilità di richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto, presentando il modulo A compilato nelle parti di suo interesse.

Cosa succede se il cliente passa da indiretto a diretto?

Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l’utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non può richiedere il bonus per la fornitura individuale fino al termine della validità del bonus perchè ha ricevuto in anticipo, con il bonifico domiciliato, tutto l’importo di bonus per i 12 mesi di agevolazione.
Solo alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata il cliente può effettuare una nuova domanda di bonus per fornitura individuale, utilizzando il modulo A.

Cosa succede in caso di cambio del venditore di gas naturale?

In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

 

Può essere interrotta l’erogazione del bonus?

Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.
Se per esempio:

 

I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
Il contratto di gas da “uso domestico” diventa “uso non domestico”;
Il contratto di gas naturale viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
viene istallato un misuratore con una classe superiore a G6;
il cliente diretto passa a cliente indiretto.
il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.

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