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mercoledì, Aprile 24, 2024
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Mascherine in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: “Si fa come dico io”

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E’ in corso di pubblicazione l’ordinanza della Regione Campania n.2 del 2022 che disciplina l’uso delle mascherine di protezione in relazione a quanto stabilito dall’ordinanza del Governo. Se ne anticipano i contenuti.

” fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art.1, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta  obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

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2.      Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea,  di indossare correttamente – a tutela della propria e della altrui sicurezza – i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma  l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi”.​

Da aprile via le mascherine anche al chiuso, il ministro Speranza firma l’ordinanza

Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sè e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Fino al 31 marzo 2022, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e ” nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”.

L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si precisa inoltre che “l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio”. L’ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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