Beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI)
Indice
Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.
Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso, l’articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023, n. 154, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede che l’INPS comunichi tempestivamente al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI) gestita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.