mercoledì, Agosto 13, 2025
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Scattano i controlli sull’Assegno di Inclusione, verifiche nei Comuni e nell’Asl

[nextpage title=”Beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI)”]

Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso, l’articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023, n. 154, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede che l’INPS comunichi tempestivamente al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI) gestita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

[nextpage title=”L’esito delle verifiche è comunicato dal Comune all’INPS”]L’esito delle verifiche è comunicato dal Comune all’INPS attraverso la medesima Piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023.

Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al citato comma 7 dell’articolo 4 del D.M. n. 154/2023, e non disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) o negli archivi dell’Istituto, in fase di prima applicazione, l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza.

La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta di notifica da parte dell’INPS, dalle competenti Amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’Istituto. In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023.

[nextpage title=”Validazione delle certificazioni ADI”]A tale ultimo riguardo, con il messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024, è stato comunicato il rilascio di un apposito servizio WEB, presente nel portale istituzionale e denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. Nel servizio reso disponibile in fase di prima applicazione alle Strutture sanitarie, i codici fiscali da verificare sono resi disponibili alle ASL indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI e consultabili dagli operatori ASL profilati per l’accesso al servizio.

[nextpage title=”Esito dei controlli e pagamenti”]Premesso quanto sopra, per le domande di ADI nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, si è proceduto a inviare ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI, e a mettere a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche.

Nel caso di conferma da parte delle Amministrazioni sopra indicate della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza e di esito positivo dell’istruttoria relativamente alle verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, le domande sono state progressivamente accolte e poste in pagamento.

L’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza sarà consultabile, con i prossimi rilasci, direttamente dal cittadino nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, e dagli operatori di Sede nella specifica procedura presente sul portale intranet dell’Istituto.

A decorrere dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono state poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo.

I pagamenti vengono disposti in concomitanza delle date comunicate con il messaggio n. 835 del 26 febbraio 2024 (il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi).

[nextpage title=”Servizio di “Validazione delle certificazioni ADI””]

Con riferimento al servizio di “Validazione delle certificazioni ADI” rilasciato per gli operatori delle ASL, si ricorda che l’operatore della Struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve verificare e attestare se le indicazioni riportate (estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, Amministrazione che l’ha rilasciata, inserimento nel programma di cura e assistenza e relativa durata) siano “Valide” o “Non Valide”.

Il servizio WEB mette a disposizione dell’operatore della Struttura sanitaria abilitato la lista delle richieste da validare. Le richieste possono essere riferite, alternativamente, alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza oppure a entrambe. Infatti, in relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla medesima o da altra Struttura sanitaria o sia demandata ai servizi sociali o ad altra Amministrazione. Quindi, ogni Struttura competente deve validare la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di pertinenza.

[nextpage title=”Il servizio di “Validazione delle certificazioni ADI”, al momento, è riservato agli operatori delle ASL abilitati.”]Pertanto, presso ogni Struttura sanitaria è opportuno individuare uno o più operatori dedicati a tale servizio di validazione.

Con il messaggio n. 623/2024 sono state fornite le indicazioni per richiedere le relative abilitazioni utilizzando il modulo “AP64” disponibile nella sezione “moduli” del sito istituzionale dell’INPS. Inoltre, con il citato messaggio n. 623/2024 è stato reso disponibile il manuale nel quale sono indicate le modalità operative per l’utilizzo delle funzionalità del servizio.

Si allega altresì al presente messaggio un file che riporta l’elenco delle articolazioni delle Strutture sanitarie a oggi disponibili, utile per una corretta profilazione degli operatori delle ASL (Allegato n. 1). In particolare, nel campo “dell’azienda sanitaria” del modulo “AP64”, deve essere riportato il codice “Passi” e la denominazione azienda e nel campo “codice fiscale” la partita IVA o il codice fiscale dell’ASL (i dati da utilizzare sono evidenziati nelle tre colonne in giallo nel file allegato).

Ulteriori o diverse articolazioni delle Strutture sanitarie possono essere successivamente integrate e/o aggiornate in procedura.

Redazione Internapoli
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